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Questo articolo è stato pubblicato il 20 febbraio 2011 alle ore 08:16.
I canoni di leasing da iscrivere nel conto economico, oggetto della moratoria in base alla legge 102/2009, devono essere rimodulati per rispettare il principio di competenza, dal momento che si determina un allungamento della vita del contratto (si veda l'accordo Abi-imprese del 3 agosto 2009, scaduto il 30 giugno 2010, prorogato prima al 31 gennaio 2011 e poi al 31 luglio 2011).
A parere del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, è questa la soluzione corretta, illustrata nel documento del 16 febbraio 2011 che riguarda le imprese non Ias: altre soluzioni, sintetizzate nell'elaborato, sembrano in contrasto con i principi di redazione del bilancio. Il Cndcec precisa che questa soluzione è coerente con quanto previsto dalla bozza di principio contabile Oic in materia di ristrutturazione del debito e informativa di bilancio, consultabile sul sito dell'Organismo italiano di contabilità.
Anche l'informativa di bilancio deve essere adeguata: per quanto riguarda la nota integrativa il numero 22 dell'articolo 2427 del Codice civile; mentre per la relazione sulla gestione si tratta di fornire le informazioni di carattere finanziario richieste dall'articolo 2428.
La moratoria riguarda mutui e leasing, ma per questi ultimi si tratta dei soli leasing finanziari e non anche dei leasing operativi che non sono assimilati a finanziamenti.
Le imprese che possono usufruire della moratoria sono le Pmi che, secondo i parametri comunitari, sono quelle che possiedono i seguenti requisiti dimensionali, entrambi verificati con riferimento all'ultimo bilancio civilistico approvato: numero di dipendenti inferiore a 250; fatturato annuo inferiore a 50 milioni di euro o, in alternativa, totale dell'attivo dello stato patrimoniale non superiore a 43 milioni di euro.
La perdita della qualifica di Pmi si verifica in caso di superamento, per un biennio, di questi parametri.
La circolare Abi del 23 ottobre 2009 ha chiarito che i limiti dimensionali devono essere valutati con riferimento alla singola impresa che richiede la moratoria, anche se appartenente a un gruppo: pertanto, il possesso dei requisiti dimensionali della singola impresa deve essere verificato, in deroga a quanto stabilito dalla normativa comunitaria, esclusivamente in base al bilancio d'esercizio e non consolidato.