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Questo articolo è stato pubblicato il 20 febbraio 2011 alle ore 16:27.
Le agevolazioni fiscali sui lavori di ristrutturazione sono tra le più "gettonate". Introdotte nel 1997 sono state prorogate quasi senza interruzioni fino ad oggi ma con aggiunte e modifiche che ne complicano l'applicazione.
Un limite su più livelli
Particolare attenzione va posta nei confronti del limite di spesa di 48mila euro per un intervento sulla stessa abitazione, pertinenze incluse. Il limite è annuale, è per immobile ed è per tipo di intervento (anche pluriennale).
Poché il limite è annuale se nello stesso anno viene terminato un intervento edilizio e se ne inizia uno nuovo sullo stesso immobile, le spese sostenute nell'anno per il primo intervento influenzano il limite massimo di quelle agevolabili per il secondo.
Dato il tetto di 48mila euro di spesa, l'importo massimo della detrazione Irpef è pari a 17.280 euro (36% di 48mila euro). Se però un proprietario ha più abitazioni, le spese agevolate sono di 48mila euro per ciascuna unità (legge 266/2005). Il limite è riferito all'abitazione, quindi, se questa è cointestata e le spese sono sostenute da tutti i cointestatari, il limite va suddiviso.
Poiché il "limite" è anche per intervento, se la ristrutturazione edilizia consiste in una «mera prosecuzione di lavori iniziati successivamente al 1° gennaio 1998», per determinare il tetto massimo della spesa agevolata, pari a «48mila euro per unità immobiliare», si tiene conto anche delle spese sostenute negli anni passati dopo il 1° gennaio 1998 (legge 289/2002). Nell'anno della prosecuzione, la detrazione d'imposta va quindi determinata sull'importo che risulta dalla differenza tra 48mila euro e gli importi già spesi negli anni precedenti per lo stesso intervento (circolare 9/E/2002).
Esiste anche un altro vincolo: se per la stessa abitazione e nello stesso anno, si proseguono interventi di manutenzione iniziati in anni precedenti e contemporaneamente si iniziano nuovi interventi, l'importo massimo annuale di spesa agevolata al 36% non può comunque superare la misura complessiva di 48mila euro (circolare 15/E/2003).
L'esempio
Supponiamo che nel 2010 sia iniziata una manutenzione straordinaria di un'abitazione, costata 40mila euro nel 2010. Nel 2011, i lavori vengono terminati, spendendo altri 18mila euro. Il limite massimo per questo intervento, di 48mila euro, è stato superato, perché sono stati spesi 58mila euro. I 18mila euro spesi nel 2011 potranno essere considerati ai fini della detrazione al 36% solo per 8mila euro, in quanto per lo stesso intervento nella stessa abitazione deve essere rispettato il limite di 48mila euro. I 10mila euro residui non potranno essere detratti al 36%, neanche negli anni successivi.