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Questo articolo è stato pubblicato il 22 febbraio 2011 alle ore 06:42.
di Enrico De Mita I reati in materia fiscale (articoli 2-8 del Dlgs 74/2009) sono speciali rispetto al delitto di truffa a danno dello Stato. La Corte di cassazione, con sentenza 1235/11, dopo aver fatto una lunga e interessante indagine ha concluso per la specialità dei reati fiscali e per l'esclusione pertanto del concorso, avvalendosi anche della giurisprudenza costituzionale e di quella comunitaria.
La sentenza ha esaminato le diverse ipotesi prospettate in giurisprudenza circa il rapporto fra i due ordini di illecito e ha concluso per la specialità dei reati fiscali. «Quando più leggi penali e più disposizioni della medesima legge regolano la stessa materia, la legge o la disposizione speciale deroga alla legge o alla disposizione di legge generale, se non sia altrimenti stabilito. Norma speciale è quella che contiene tutti gli elementi contenuti nella legge generale e che presenta uno o più requisiti propri e caratteristici», dice la Corte.
Il problema è stabilire che cosa s'intenda per "stessa materia", identità del bene tutelato o raffronto meramente strutturale delle fattispecie considerate, prescindendo dal fatto storico, sicché il rapporto di specialità presuppone una relazione logico-strutturale tra norme. Sicché "stessa materia" vuol dire fattispecie astratta e non episodio concreto riconducibile a più norme. Anche la Corte costituzionale ritiene che il rapporto di specialità comporta la convergenza su di uno stesso fatto di più disposizioni, delle quali una sola è effettivamente applicabile. La Cassazione richiama inoltre i principi di legalità e del legittimo affidamento elaborato dalla giurisprudenza comunitaria, dai quali deduce il rapporto di specialità tra frode fiscale e truffa operata ai danni dello stato, escludendo quindi il concorso di reati.
Ciò che connota la frode fiscale è "uno specifico artifizio", costituito da fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Stabilito che la frode appartiene al genere "artificio", non si può far leva sugli elementi di danno e di profitto, giacché questi elementi non possono trasformare una tale situazione in una totale diversità del fatto. Il fine di evadere le imposte, di conseguire un indebito rimborso o il riconoscimento di un inesistente credito d'imposta sono posti come scopo della condotta e non rileva il loro conseguimento in quanto il delitto di frode fiscale si caratterizza come reato di mera condotta. Si è voluto in questo modo rafforzare la tutela anticipandola al momento della condotta tipica, con sanzioni superiori a quella prevista per il delitto di truffa aggravata. Anche nella relazione governativa la dichiarazione fraudolenta «si connota come quella ontologicamente più grave, insidiosa, supportata da un impianto contabile o genericamente documentale, idoneo a sviare o ad ostacolare la successiva attività di accertamento dell'amministrazione».