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Questo articolo è stato pubblicato il 22 febbraio 2011 alle ore 06:42.
Le dichiarazioni tributarie possono essere rettificate entro i termini di decadenza dell'azione di accertamento (31 dicembre del quarto anno successivo) anche nelle ipotesi favorevoli al contribuente. A stabilirlo sono due recenti pronunce delle commissioni tributarie di merito, ossia la sentenza 26 gennaio 2011 n. 21, della commissione tributaria provinciale di Milano, e la sentenza della commissione tributaria regionale della Puglia 28 ottobre 2010 n. 116/9/10.
Nel caso della Ctp di Milano, la questione verteva circa la possibilità di integrare la dichiarazione, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della stessa, per indicare delle perdite non riportate nel modello originario. Nel caso della Ctr della Puglia, era stata presentata una dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del Dpr 322/1998 (cioè entro il quarto anno successivo) per fare valere dei crediti d'imposta, per i quali la norma istitutiva stabilisce la fruibilità degli stessi solo se riportati in dichiarazione. In ambedue i casi, le commissioni tributarie hanno ritenuto possibile la presentazione della dichiarazione integrativa.
Si tratta di pronunce molto importanti soprattutto alla luce dei chiarimenti delle Entrate che continuano, invece, ad affermare che la dichiarazione risulta ritrattabile a favore del contribuente soltanto entro l'anno successivo (ai sensi dell'articolo 2, comma 8-bis, del Dpr 322/1998).
Le commissioni tributarie affermano invece che il principio della ritrattabilità della dichiarazione nel termine quadriennale è da considerarsi validamente operante sia per l'amministrazione finanziaria che per il contribuente. Questo principio deriva dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, ed in particolare dalla sentenza a sezioni unite n. 15063/2002, secondo la quale deve essere consentito al contribuente di ritrattare la dichiarazione affetta da errore, qualora dalla stessa derivi l'assoggettamento a oneri tributari diversi e più gravosi di quelli che, sulla base della legge, devono rimanere a suo carico. E questo deve essere un principio immanente, a prescindere che la sentenza delle sezioni unite della Cassazione sia stata emanata prima dell'attuale articolo 2, commi 8 e 8-bis, del Dpr 322/1998. Peraltro, anche successivamente, sono state emanate, da parte della stessa Corte, delle sentenze (richiamate anche dalla Ctp di Milano), le quali affermano che la dichiarazione può essere riformata dal contribuente entro il termine quadriennale, anche nelle ipotesi a lui favorevoli (ad esempio, la sentenza n. 18076, depositata il 2 luglio 2008).