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Questo articolo è stato pubblicato il 25 febbraio 2011 alle ore 06:41.
Può essere sequestrato in via preventiva anche un articolo pubblicato sul blog di un sito internet. In questo senso si è pronunciata la Corte di cassazione con la sentenza n. 7155 della Sesta sezione penale, depositata ieri, con la quale è stata confermata la misura cautelare decisa dal tribunale del riesame di Milano nei confronti di un articolo dal titolo «Basso impero» uscito sul sito www.societàcivile.it/blog nel quale l'europarlamentare Licia Ronzulli (Pdl) aveva riscontrato alcune espressioni diffamatorie.
I giudici nell'affrontare le questioni prendono le mosse dall'articolo 21 della Costituzione che tutela l'esercizio dell'attività di informazione, «le notizie di cronaca, le manifestazioni di critica, le denunce civili con qualsiasi mezzo diffuse in quanto espressione di un chiaro diritto di libertà: quello della manifestazione del proprio pensiero». Così, per i giudici, la diffusione di un articolo attraverso internet non può trovare limitazioni se non per effetto della necessità di proteggere diritti di uguale dignità costituzionale. Il sequestro preventivo, pertanto, quando interessa un supporto destinato a comunicare fatti di cronaca o espressioni di critica non va a comprimere solo un diritto di proprietà ma anche un diritto di libertà.
Quindi l'autorità giudiziaria deve procedere con una cautela particolare e con una considerazione delle controindicazioni alle misure tanto ampia quanto «l'area della tolleranza costituzionalmente imposta per la libertà di parola». Nel caso esaminato, però, la Cassazione si appoggia al giudizio dei giudici di merito che avevano sottolineato come, comunque, dalla permanenza in rete dell'articolo e delle frasi imputate si sarebbe verificato l'aggravamento delle conseguenze del reato (per il quale esisteva il fumus commissi delicti).
La sentenza apre però la strada a novità importanti e sotto certi aspetti sconcertanti. Il primo provvedimento normativo che segnò il passaggio del regime dell'informazione dalla dittatura alla libertà fu l'abolizione del sequestro preventivo nel 1946. Sessantacinque anni dopo, la Cassazione pare reintrodurre questo istituto. Finora infatti era convinzione condivisa che l'ordinamento, alla luce dell'articolo 21 della Costituzione, consentisse il sequestro preventivo degli stampati (cioè dell'intera tiratura) solo nei casi di stampa oscena, apologia di fascismo e plagio, espressamente previsti dalla legge. Mai nel caso di diffamazione a mezzo stampa. Tema più problematico era se una simile garanzia fosse estensibile anche all'informazione diffusa via web.