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Questo articolo è stato pubblicato il 26 febbraio 2011 alle ore 13:43.
Conta anche il reddito del coniuge per l'assegnazione della pensione di inabilità agli invalidi civili assoluti. Lo chiarisce la Cassazione, Sezione lavoro, con la sentenza n. 4677 depositata ieri. La pronuncia sposa in maniera decisa l'orientamento più favorevole a Inps e ministero dell'Economia, che avevano prevalso anche in appello, ma va registrato che in Cassazione si è espressa anche un'interpretazione di segno diverso, tanto da fare pensare a un possibile intervento delle Sezioni unite. Intanto, la sentenza contesta la tesi avanzata dalla difesa secondo cui la legge n. 33 del 1980 impedisce la sopravvivenza per la sola pensione delle disposizione sul cumulo.
Inoltre, sul piano costituzionale, la Cassazione ricorda alcune pronunce della Consulta che attribuivano comunque alla discrezionalità del legislatore l'individuazione degli strumenti idonei a realizzare una uniformità di trattamento tra i livelli di reddito da cui fare discendere lo stato di bisogno delle persone che hanno diritto a ricevere prestazioni di natura assistenziale. Neppure decisive, nella lettura della Cassazione, sono le affermazioni fatte in alcune sentenze della Corte costituzionale favorevoli all'equiparazione tra pensione di inabilità e assegno mensile ai parzialmente invalidi nel segno della rimozione dell'ostacolo del reddito del coniuge. Si tratta di affermazioni incidentali in sentenze che riguardavano altre norme.
La stessa Cassazione, ma a Sezioni unite penali (sentenza n. 7537, anche questa depositata ieri), ha invece chiarito che non commette un reato ma è sanzionato sul piano amministrativo chi, per ottenere l'esenzione dal ticket sanitario, dichiara un reddito inferiore a 4mila euro, limite fissato come soglia di punibilità. Di più, la sentenza precisa anche i confini tra l'articolo 316 ter del Codice penale (indebita percezione di erogazioni a danno dello stato) e la truffa. Infatti l'articolo l'articolo 316 sanziona condotte ingannevoli non comprese nella fattispecie di truffa, caratterizzate da false dichiarazioni o dall'uso di atti o documenti falsi «ma nelle quali l'erogazione non discende da una falsa rappresentazione dei suoi presupposti da parte dell'ente pubblico erogatore, che non viene indotto in errore perché in realtà si rappresenta correttamente solo l'esistenza della formale attestazione del richiedente».