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Questo articolo è stato pubblicato il 27 febbraio 2011 alle ore 08:15.
Dal reddito determinato con il "sintetico" (redditometro compreso) possono essere portati in diminuzione gli oneri deducibili e quelli detraibili, però se effettivamente sostenuti.
Si tratta di una novità rispetto al passato in quanto, in precedenza, la norma stabiliva che non si potevano ammettere in deduzione gli oneri deducibili indicati dall'articolo 10 del Tuir. Tuttavia, questa previsione veniva interpretata dagli uffici dell'amministrazione finanziaria solamente nel senso di non considerare gli oneri ai fini del confronto tra reddito accertabile e quello dichiarato dal contribuente, mentre gli oneri indicati nella dichiarazione originaria venivano comunque scomputati dal reddito complessivo lordo.
In sostanza, la norma disponeva che l'accertamento sintetico risultava effettuabile quando il reddito determinabile con tale metodologia si discostava per almeno un quarto rispetto al reddito dichiarato. Per effetto della previsione che dal reddito sintetico non si potevano sottrarre gli oneri deducibili, si andava ad effettuare il confronto tra il reddito sintetico al lordo di questi oneri e il reddito dichiarato dal contribuente al netto degli stessi.
Questo determinava un'evidente discrasia perché più risultavano gli oneri dedotti più si realizzava la possibilità di effettuazione dell'accertamento. Con le modifiche apportate attraverso la manovra economica 2010, si dispone invece che «dal reddito complessivo determinato sinteticamente sono deducibili i soli oneri previsti dall'articolo 10 del decreto del presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; competono, inoltre, per gli oneri sostenuti dal contribuente, le detrazioni dall'imposta lorda previste dalla legge».
È stata quindi fatta una scelta opposta rispetto al passato, stabilendo che dal reddito determinato sinteticamente risultano deducibili gli oneri deducibili di cui all'articolo 10 del Tuir, nonché competono, per gli oneri sostenuti dal contribuente, le detrazioni dall'imposta lorda previste dalla legge.
Tutto ciò è anche una conseguenza del fatto che la norma non fa più riferimento al reddito complessivo netto, ma semplicemente al reddito complessivo, il quale va considerato al lordo degli oneri. Così, ai fini del confronto tra reddito accertabile e reddito dichiarato – per il quale ora vale il nuovo scostamento di un quinto – si dovranno confrontare due valori omogenei, cioè sia il reddito sintetico che quelle dichiarato dovranno essere assunti al lordo degli oneri deducibili. A Telefisco 2011 è stato posto uno specifico quesito su come dovesse essere calcolato lo scostamento di un quinto, ma la risposta si è limitata a ripetere il testo normativo. Al riguardo è da ritenere che in presenza di un reddito accertato sinteticamente pari a 100 il nuovo scostamento di un quinto debba essere calcolato su tale importo. Con la conseguenza che se il contribuente ha dichiarato un reddito inferiore a 80 (100 meno 20), l'accertamento risulterà possibile.