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Norme e Tributi Fisco

Ancora lontano il giusto processo fiscale

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Questo articolo è stato pubblicato il 28 febbraio 2011 alle ore 06:41.

Il processo tributario ha bisogno di adeguamenti per uniformarsi ai principi di parità delle parti, del contraddittorio, del l'imparzialità e terzietà del giudice e della ragionevole durata. In passato, il rito tributario era simile a quello amministrativo, ma, di recente, ha subito un lento e graduale avvicinamento al modello del rito civile, nel tentativo di arrivare a un processo equo. Questo percorso ha ricevuto un nuovo e più forte impulso a partire dalla modifica all'articolo 111 della Costituzione che si applica anche al processo tributario (contraddittorio tra le parti in condizioni di parità e davanti a giudice terzo e imparziale, ragionevole durata). Sono questi alcuni degli aspetti affrontati dall'ufficio del massimario della Cassazione con la relazione «La Corte "del giusto processo"».

Le questioni da affrontare - I principali scogli per attuare il giusto processo alla luce delle ultime pronunce di legittimità

Il documento evidenzia che la giurisprudenza di legittimità ha svolto, prima di tutto, un ruolo di interpretazione adeguatrice fondata sia sui principi all'articolo 111 della Costituzione, sia su quello di buona fede oggettiva del contribuente (riconosciuto dall'articolo 10 dello Statuto del contribuente), tenendo comunque presente sia la ragionevole durata del processo, sia il contrasto all'abuso del diritto di difesa.

I punti critici
Come ricostruisce la relazione, la dottrina ha criticato la risposta fornita dalla Corte costituzionale alle sollecitazioni provenienti dalla giurisprudenza (di merito e di legittimità) quando non è stata ritenuta applicabile l'interpretazione «adeguatrice». In particolare sono state evidenziate le numerose sentenze con cui, invocando l'interesse fiscale, o la peculiarità del processo tributario, si è giustificata la legittimità costituzionale di norme dettate a tutela delle ragioni del fisco.

La stessa dottrina ha individuato diversi profili della disciplina del giudizio tributario non in linea con i principi del giusto processo, proponendone la modifica o la declaratoria di incostituzionalità e, dall'altro, ha auspicato un ripensamento degli orientamenti interpretativi della Suprema corte che sembrano essere in dissonanza rispetto a detti principi.

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Le questioni da affrontare

I principali scogli per attuare il giusto processo alla luce delle ultime pronunce di legittimità01

Tags Correlati: Corte Costituzionale | Corte di Cassazione | Fisco | Guardia di Finanza

 

Le critiche rivolte al legislatore e alla Corte costituzionale (in sede di verifica della relativa legittimità) riguardano le contraddizioni che sono state evidenziate rispetto ai canoni del giusto processo e relative soprattutto:
- all'assenza di un'ipotesi di rimessione in termini a seguito di impugnazione tardiva per forza maggiore o per caso fortuito;
- alle differenti conseguenze della tardiva costituzione in giudizio del ricorrente e del resistente (previste dagli articoli 22 e 23 del Dlgs 546/92);
- al differente obbligo di difesa tecnica tra le parti (articolo 12 del Dlgs 546/92);
- alla differente modalità di esecuzione delle sentenze del giudice tributario a seconda della parte vittoriosa (articolo 68 e 69 del Dlgs 546/92);
- alla facoltà delle commissioni tributarie (prevista dall'articolo 7, comma 2, del Dlgs n. 546/92) di richiedere, quando occorre acquisire elementi conoscitivi di particolare complessità, apposite relazioni ad organi tecnici dell'amministrazione dello Stato o di altri enti pubblici compresa la Guardia di finanza, o disporre consulenza tecnica.

A quest'ultimo proposito, va segnalato l'intervento del legislatore nel 2005 che ha ritenuto di dovere eliminare la norma in base alla quale era sempre concessa alle commissioni tributarie la facoltà di ordinare alle parti il deposito di documenti ritenuti necessari per la decisione della controversia. In un processo svolto su documenti, sottrarre al giudice il potere di ordinare a una parte l'esibizione di un documento, rappresenta una questione molto rilevante.

La sospensione
Infine la sentenza della Corte costituzionale (n. 217 depositata il 17 giugno 2010) con la quale è stata prevista – anche per il processo tributario – la possibilità della sospensione dell'esecutività delle sentenze (sia di primo che di secondo grado). In questo caso la Consulta, fornendo una interpretazione costituzionalmente orientata del l'articolo 49 del Dlgs 546 del 1992 (in base alla quale non sembra preclusa la possibilità di ottenere la sospensione degli effetti delle sentenze), ha ripristinato il rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione.

Il faro costituzionale
LA DISPOSIZIONE
È la Costituzione a stabilire le direttrici del giusto processo. Più nel dettaglio è l'articolo 111 della carta a enunciarne le caratteristiche. La norma, infatti, stabilisce che la giurisdizione si attui proprio attraverso il «giusto processo» regolato dalla legge
I CARDINI
Sono tre i cardini che l'articolo 111 della Costituzione fissa per lo svolgimento del processo: il rispetto del contraddittorio tra le parti, le condizioni di parità, la presenza di un giudice terzo e imparziale. Inoltre, la legge è chiamata ad assicurarne la ragionevole durata

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