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Questo articolo è stato pubblicato il 01 marzo 2011 alle ore 08:24.
Nessuna sanzione per le imprese che, in vigenza del decreto legislativo 38/05, hanno dato rilievo, applicando i principi Ias, a componenti reddituali in violazione delle regole di competenza o previa imputazione al conto economico. Lo chiarisce l'agenzia delle Entrate nella monumentale circolare 7/E di ieri che analizza, a distanza di tre anni dalla sua prima applicazione, il principio di derivazione del reddito di impresa dalle regole contabili previsto dalla legge 244/07 per le società che utilizzano i criteri internazionali nel bilancio d'esercizio.
Ecco la circolare delle Entrate sui riflessi fiscali dei principi contabili internazionali Ias/Ifrs
Competenza temporale
Le regole introdotte dall'esercizio 2008 per le imprese Ias adopter stabiliscono che, per la quantificazione dell'imponibile fiscale, valgono, anche in deroga alle norme del Tuir, i criteri di qualificazione, imputazione a periodo e classificazione in bilancio previste dai principi contabili. Per quanto riguarda l'imputazione temporale, la circolare ricorda che sono disapplicate le norme dell'articolo 109, comma 1 e 2 del Tuir che fissano il principio di competenza sulla base di aspetti giuridico-formali, nonché ogni altra disposizione che stabilisca di assumere i componenti reddituali e patrimoniali secondo regole non conformi al criterio di prevalenza della sostanza sulla forma. Per esempio, sottolinea l'Agenzia, per le prestazioni di risultato, che in base alle regole tradizionali sono rilevanti (come costi o ricavi) solo a ultimazione del servizio, vale in sede fiscale la disciplina dello Ias 18, secondo cui si considerano in base alla percentuale di completamento. Ulteriore ipotesi riguarda le vendite accompagnate da opzioni per la retrocessione dei beni a prezzo conveniente, che devono essere rappresentate – e trattate anche fiscalmente – come locazione o finanziamento.
Eccezioni fiscali
Restano, invece, pienamente operanti, anche per chi applica gli Ias, le norme del Tuir che prevedono limiti quantitativi alla deduzione di componenti negativi, o la loro esclusione, o ne dispongono la ripartizione in più esercizi. Efficaci anche le disposizioni che esentano o escludono, parzialmente o totalmente, componenti positivi, comunque denominati, o ne consentono la ripartizione in più periodi di imposta; e, infine, quelle che stabiliscono la rilevanza di componenti positivi o negativi nell'esercizio, rispettivamente, di incasso o pagamento.