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Norme e Tributi Diritto

Rumori molesti anche nei limiti

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Questo articolo è stato pubblicato il 28 febbraio 2011 alle ore 11:31.

Le esalazioni e i rumori sotto i limiti di accettabilità non sempre sono da considerarsi leciti. La Cassazione (sentenza 939/2011) ha accolto il ricorso inoltrato dagli eredi del titolare di un immobile che aveva citato il gestore di una libreria per l'eliminazione delle immissioni prodotte da un ventilatore collegato all'impianto di climatizzazione. Secondo i ricorrenti, le immissioni di calore, di esalazioni e sonore, oltre a provocare fastidi, stress e disturbi alla quiete e alla salute delle persone abitanti e lavoranti nel proprio immobile, superavano anche i limiti di accettabilità previsti dalle norme in materia di inquinamento acustico e ambientale.

Rigettata la domanda in primo grado e respinto l'appello, i giudici di legittimità, nell'accogliere alcuni dei motivi del ricorso presentato dagli eredi del ricorrente, hanno premesso che «in materia di immissioni, mentre è senz'altro illecito il superamento dei limiti di accettabilità stabiliti dalla leggi e dai regolamenti che, disciplinando le attività produttive, fissano nell'interesse della collettività le modalità di rilevamento dei rumori e i limiti massimi di tollerabilità, l'eventuale rispetto degli stessi non può far considerare senz'altro lecite le immissioni, dovendo il giudizio sulla loro tollerabilità formularsi a stregua dei principi di cui all'articolo 844 del codice civile» (Cassazione, sentenza 14187/06).

Tale principio si basa sulla considerazione che, se le emissioni acustiche superano, per la loro particolare intensità e capacità diffusiva, la soglia di accettabilità prevista dalla normativa speciale a tutela di interessi della collettività, così pregiudicando la quiete pubblica, a maggior ragione le stesse, ove si risolvano in immissioni nell'ambito della proprietà del vicino, ancor più esposto degli altri, in ragione della vicinanza, ai loro effetti dannosi, devono per ciò solo considerarsi intollerabili ai sensi dell'articolo 844 e pertanto illecite anche sotto il profilo civilistico.

Situazione che, a parere della Cassazione, non è stata considerata dal giudice di merito, che, pur avendo rilevato che al livello dei locali a piano terra dell'immobile erano percepibili emanazioni sonore eccedenti la soglia legale di accettabilità, ne ha escluso l'intollerabilità ex articolo 844 del codice civile, non tenendo conto che, pur nel tempo strettamente necessario al loro utilizzo, «chi si trovasse in tali ambienti, sarebbe stato comunque esposto a rumori che, per presunzione normativa, devono comunque ritenersi nocivi per le persone». Veniva disatteso, inoltre, l'altro principio, secondo cui, «nel conflitto tra le esigenze della produzione, pur contemplate dall'articolo 844 del codice civile, ed il diritto alla salute, deve attribuirsi necessaria prevalenza al secondo, dovendo il limite della relativa tutela ritenersi intrinseco all'attività produttiva» (Cassazione, sentenze 5564/10 e 8420/06).

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Ritengono, infine, sempre gli stessi giudici di legittimità, per quanto attiene alla tollerabilità delle immissioni ai piani superiori, che il giudice di merito ha valutato esaustiva la semplice circostanza che le propagazioni sonore a quel livello fossero al di sotto (peraltro senza precisare il relativo margine) della soglia di accettabilità prevista dalla legge speciale, incorrendo così nell'ulteriore errore di attribuire tout court rilevanza decisiva a tale mancato superamento, e nell'omissione di quella specifica ed approfondita indagine, richiesta dall'articolo 844 sulla tollerabilità delle immissioni (Cassazione, sentenza 3438/10), «al fine di stabilire se in concreto, avuto riguardo alla particolare situazione dei luoghi (nella specie caratterizzata dalla destinazione a studio e abitazione dei piani superiori dell'immobile dell'attore), le stesse fossero compatibili con lo svolgimento delle ordinarie e quotidiane attività di vita professionale e domestica dell'attore e della sua famiglia».

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