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Questo articolo è stato pubblicato il 23 luglio 2011 alle ore 09:32.

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Rivoluzione in arrivo per i contribuenti «minimi»: il regime agevolato per i lavoratori autonomi viene pesantemente modificato dalla manovra di luglio (Dl 98/2011, articolo 27, disponibile nel Dossier Manovra riservato ai lettori del Sole) e in luogo delle due platee attualmente previste si passerà a tre platee di contribuenti.

La situazione attuale
Attualmente chi ha una partita Iva può, se rispetta certe condizioni, accedere al regime agevolato detto dei «minimi».
Le condizioni per essere «minimi» sono le seguenti (articolo 1, commi da 96 a 117, della legge 244/2007):
1) possono accedere al regime dei minimi solo le persone fisiche, anche in forma di impresa familiare o coniugale;
2) i ricavi/compensi, ragguagliati ad anno, non devono essere superiori a 30.000 euro;
3) non si devono effettuare esportazioni;
4) non si devono sostenere spese per lavoratori dipendenti o per collaboratori a progetto;
5) non si devono erogare utili agli associati in partecipazione con apporto di solo lavoro;
6) nel triennio precedente, non devono essere stati effettuati acquisti di beni strumentali, neanche mediante contratti di appalto e di locazione, neanche finanziaria (leasing), per un ammontare complessivo superiore a 15mila euro (condizione applicabile solo dal quarto anno in poi);
7) non si possono applicare altri regimi speciali Iva;
8) si deve essere residenti in Italia;
9) non si devono effettuare in via esclusiva o prevalente cessioni di fabbricati o terreni edificabili (articolo 10, numero 8, Dpr 633/72);
10) non si deve partecipare a società di persone, ad associazioni o a Srl che applicano la tassazione per trasparenza.
Utilizzano questo regime circa 600mila contribuenti. I vantaggi fiscali dei «minimi» vanno dall'applicazione di un'imposta sostitutiva al 20% alla riduzione degli adempimenti. Le modifiche disposte dalla manovra dovrebbero ridurre drasticamente la platea: in una prima ipotesi (riferita alla formulazione del testo contenuta nel decreto legge, prima della conversione) si era parlato una riduzione anche del 96%. Secondo la relazione al decreto legge, 480mila soggetti avrebbero perso il diritto a restare nel regime dei minimi.
La conversione in legge ha modificato l'impatto e dovrebbe aver diminuito il numero dei soggetti «forzati» ad abbandonare il regime dei minimi. In ogni caso, però, l'impatto sarà notevole, per lavoratori autonomi caratterizzati da fatturati ridotti e spesso da volatilità nei ricavi. Molte attività in bilico tra la collaborazione e il lavoro autonomo vero e proprio utilizzano i «minimi» (traduttori, consulenti, professioni senza Albo ecc.).


I nuovi minimi
Vediamo le modifiche del Dl 98/2011. La manovra di luglio ha ridotto l'imposta sostitutiva dal 20% al 5% ma ha aggiunto alcuni vincoli per avere accesso al regime agevolato. Quindi, dal 1° gennaio 2012 la platea dei «minimi» si ridurrà e molti di coloro che oggi ne fanno parte si vedranno trasferiti a un nuovo regime intermedio, che potremmo definire degli «ex minimi» o, più correttamente, delle «mini-partite Iva».
Le modifiche sono le seguenti:
A) l'imposta sostitutiva ridotta al 5% (articolo 27, comma 1, Dl 98/2011) si applicherà dal 1° gennaio prossimo solo a chi ha intrapreso «un'attività d'impresa, arte o professione» successivamente al 31 dicembre 2007 e varrà «per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro successivi».
B) per i giovani, questo periodo di aliquota al 5% può essere maggiore «ma non oltre il periodo di imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età».
Ad esempio, un quarantenne che ha iniziato l'attività nel primo anno di entrata in vigore del nuovo regime, cioè nel 2008, ne uscirà dal 1° gennaio 2013, mentre se l'ha iniziata nel 2011, manterrà il regime fino al 31 dicembre 2015; se il nuovo imprenditore ha iniziato l'attività nel 2010, quando aveva 25 anni, potrà beneficiare del regime dei minimi fino al 2020;
C) si dovranno rispettare tre nuove condizioni, che si aggiungono alle dieci elencate sopra (articolo 27, comma 2, Dl 98/2011):
1. «nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività», il contribuente non deve aver esercitato attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;
2. l'attività da esercitare non deve costituire, in nessun modo, «mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni»;
3. Se si prosegue «un'attività d'impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento» del beneficio fiscale, non deve essere superiore a 30mila euro.

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TAG: Fisco

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