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Questo articolo è stato pubblicato il 07 dicembre 2011 alle ore 13:36.

Vorrei sapere l'ultimo aggiornamento in merito all'addizionale erariale sulle auto.
Rispetto all'addizionale varata in luglio per il 2011, la manovra Monti abbassa a 185 kW la soglia oltre la quale il superbollo è dovuto. La manovra conferma anche il raddoppio dell'entità del tributo (20 euro per ogni kW eccedente), ma introduce una modulazione in base all'anno di costruzione dell'auto.

A cura di Maurizio Caprino

30 dicembre 2011

Possiedo un veicolo americano con 293 kW costruito nel settembre 2007 e immatricolato per la prima volta in Germania il 6 ottobre 2007. L'ho acquistato in Germania come veicolo di seconda mano nel maggio 2010 e nazionalizzato in Italia il 16 giugno 2010 con impianto gpl (90+ 80 litri ) e serbatoio benzina aftermarket ridotto a 36 litri. Il tutto realizzato e montato in Germania e regolarmente accettato con visita e prova presso la motorizzazione di Bolzano. Visto il salasso per il prossimo anno (kW 293 - kW 185= kW 108 x 20 euro = 2.160 euro) e pur considerando che del bollo ufficiale per la mia provincia (1.004,91 euro) pagherò 755,94 euro per l'impianto a gpl montato sul mio veicolo, sono in fase esplorativa per far ridurre il serbatoio benzina da 36 litri a 14,5 litri e riomologare l'auto come “esemplare unico” con alimentazione monovalente a gpl. Tutto questo perché, nella mia provincia, con tale tipologia di alimentazione il bollo si riduce del 75%, quindi da 1.004,91 a 251,22 euro. Premesso quanto sopra, vorrei sapere se con un impianto di alimentazione monovalente a gpl la manovra ha previsto una riduzione per il superbollo.
Ridurre la capienza del serbatoio della benzina entro i 15 litri consente di farlo definire come mero serbatoio ausiliario, il che comporta che sulla carta di circolazione il tipo di alimentazione citato (alla voce P.3) sia solo quello a gas. E le risultanze della carta di circolazione fanno fede al fine di ottenere le eventuali riduzioni fiscali previste in base alle caratteristiche del veicolo. Il problema è che, in questo caso, tali riduzioni sono possibili solo per il bollo (la legge statale 449/97, all'articolo 17, comma 5 dispone effettivamente che si paghi un quarto della tariffa ordinaria): nell'interpretazione fornita dalla circolare 49/E emanata dall'agenzia delle Entrate l'8 novembre, al superbollo non sono applicabili riduzioni, in quanto non citate dalle norme istitutive del tributo. Risultano quindi applicabili esclusivamente le esenzioni, laddove previste anche per il bollo. L'unica agevolazione concessa sul superbollo è legata all'età dell'auto: compiendo i cinque anni dalla costruzione, ha diritto alla riduzione del 40 per cento.

A cura di Maurizio Caprino

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