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Questo articolo è stato pubblicato il 25 gennaio 2012 alle ore 13:36.

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Sono nata nell'ottobre del 1955, sono dipendente di un ente locale e maturo 39 anni di contributi a gennaio 2012. Per andare in pensione devo aspettare i 41 anni e tre mesi? Sono previste penali sull'assegno?
Maturerà i requisiti richiesti nel 2014, con 41 anni e 3 mesi, ma a tale anzianità occorrerà aggiungere ulteriori 3 mesi per l'adeguamento alla speranza di vita, in totale 41 anni e 6 mesi, quindi, con uscita dal luglio 2014, con penalizzazione del 2%, calcolata sulla quota retributiva, per ogni anno mancante a 62 o proporzionata al numero di mesi.

Sono stato messo in mobilità a gennaio 2008. Sono escluso dall'applicazione delle nuove regole pensionistiche visto che a luglio 2014 compio 61 anni e a dicembre del medesimo anno maturo 39 anni di contributi? Ho sentito dire che i beneficiari di un eventuale mantenimento del vecchio regime pensionistico sono nel limite di 50mila soggetti. Vorrei sapere con quale criterio vengono selezionati questi fortunati.
L'articolo 24, comma 14 del Dl 201/2011, esclude dalla nuova riforma i lavoratori che risultano beneficiari di provvedimenti di mobilità ed esonero, sulla base di accordi stipulati entro il 31 ottobre 2011, nei limiti del numero massimo di 50mila lavoratori beneficiari, per i quali continuano a trovare applicazione le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data in vigore del decreto, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento dopo il 31 dicembre 2011. Sarà cura degli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria provvedere al monitoraggio, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro o dell'inizio del periodo di esonero di cui alla lettera d), comma 14, delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di cui al comma 14 che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del presente articolo.

Sono un'insegnante nata a giugno 1952, al 31 dicembre 2011 avrò 39 anni e 3 mesi. Quando potrò andare in pensione e che penale devo pagare, se lascio il lavoro al momento del raggiungimento del requisito minimo di età contributiva?
In applicazione dell'articolo 24, comma 10, maturerà il diritto a pensione con 41 anni e 6 mesi di contributi a marzo 2014, ma dovrà aspettare, in quanto insegnante, l'uscita dal 1° settembre 2014, senza penalizzazione avendo a tale data compiuto i 62 anni di età anagrafica.

Con l'eliminazione delle finestre di uscita, per gli insegnanti sarà possibile cessare l'attività anche durante l'anno scolastico?
No. Con l'abolizione della finestra mobile prevista dall'articolo 24, comma 5 del Dl 201/2011,per gli insegnantitorna in vigore l'uscita unica prevista dal 1° settembre dell'anno di maturazione dei requisiti pensionistici.

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