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Questo articolo è stato pubblicato il 20 dicembre 2011 alle ore 08:29.

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Gheido La maggiore facilità di sommare gli spezzoni di carriera al fine di maturare, comunque, il diritto alla pensione, è la risposta coerente al sempre più frammentato percorso lavorativo e all'allontanarsi del mito del posto di lavoro fisso per la vita. Va in questo senso, ed è per questo apprezzabile, la soppressione del limite minimo dei tre anni operato dal comma 19 dell'articolo 24 del decreto legge 201/2011.

Con effetto dal 1° gennaio 2012, infatti, all'articolo 1, comma 1 del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, e successive modificazioni e integrazioni, sono soppresse le parole «di durata non inferiore a tre anni». Il che sta a dire che, dal 1° gennaio, coloro che non sono ancora titolari di un trattamento pensionistico autonomo – e che sono stati iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti (Ivs), o a forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonché alle forme pensionistiche obbligatorie gestite degli enti privatizzati delle categorie professionali di cui ai decreti legislativi 509/94 e 103/96, possono "totalizzare" – ossia cumulare – i periodi assicurativi non coincidenti, indipendentemente dalla loro durata, al fine di ottenere un'unica pensione.

Tra le gestioni assicurative obbligatorie che consentono la totalizzazione sono comprese anche la gestione separata del lavoro autonomo, istituita dall'articolo 2, comma 26 della legge 335/95, e il Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica.
Fermo restando che i periodi interessati possono essere anche oggetto di ricongiunzione (quando ciò sia più favorevole malgrado l'onerosità) la totalizzazione – che è, invece, gratuita – può essere esercitata a condizione che il richiedente abbia compiuto il 65esimo anno di età e possa far valere un'anzianità contributiva almeno pari a 20 anni oppure, indipendentemente dall'età anagrafica, possa vantare una anzianità contributiva complessivamente non inferiore a 40 anni. È altresì necessario che sussistano gli eventuali, ulteriori requisiti, diversi da quelli di età e anzianità contributiva, previsti dai rispettivi ordinamenti per l'accesso alla pensione di vecchiaia.
La richiesta di totalizzazione deve riguardare tutti e per intero i periodi assicurativi svolti nelle diverse gestioni pensionistiche. Pertanto la richiesta di restituzione di contributi, ove prevista, non consente l'esercizio del diritto alla facoltà di totalizzazione. Diritto, questo, che presuppone la presentazione della domanda da parte del lavoratore (o del suo avente causa) all'ultimo ente gestore della forma pensionistica obbligatoria di iscrizione del lavoratore. Un'eventuale domanda di ricongiunzione dei periodi assicurativi già perfezionata con l'accettazione da parte dell'interessato preclude la totalizzazione.

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