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Questo articolo è stato pubblicato il 10 gennaio 2012 alle ore 17:32.
Aldo Forte
Sono nato il 2 gennaio 1953. Il 30 settembre 2010, a seguito di un accordo aziendale, ho aderito al Fondo esuberi previsto per il settore del credito. Che cosa cambia ora?
L'articolo 24, comma 14, del decreto legge 201/2011, convertito in legge 214, prevede che andranno in pensione con le vecchie regole, tra gli altri, i lavoratori che al 4 dicembre 2011 sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore (articolo 2, comma 28, della legge 662/96).
Aldo Forte
Sono una dfipendente pubblica, nata il 4 ottobre 1952. Nel 2012 avrò 36 anni di anzianità. La legge prevede qualche uscita per le dipendenti pubbliche del 1952 con almeno 35 anni di contribuzione?
La deroga per i nati nel 1952, prevista dalla manovra Monti riguarda esclusivamente i dipendenti del settore privato. La prima uscita possibile dal lavoro con la nuova riforma è al raggiungimento di 41 e 10 mesi di contributi, a meno che non opti, in base all'articolo 1, comma 9 della legge 243/2004, confermato dall'articolo 24, comma 14 della legge 241/2011, per il calcolo della pensione con il sistema contributivo, che permette di andare in pensione con le vecchie regole dei 57 anni di età e 35 anni di servizio.
Aldo Ciccarella
Lavoro nel pubblico impiego, ho 59 anni e 42 anni di contributi al 31 dicembre 2011. Desidero saper se il mio diritto alla pensione, valido
se presentassi le dimissioni entro la fine del 2011, resta invariato - senza la penalizzione annua del 2 per cento annuo - anche nel caso in cui presentassi le dimissioni nel 2012 oppure se, per non essere penalizzata, dovrò attendere di compiere 62 anni di età.
Avendo maturato i requisiti per la pensione entro il 31 dicembre 2011, potrà andare in pensione secondo la previgente normativa, senza alcuna penalizzazione per gli anni mancanti a 62.
Aldo Ciccarella
Sono nata nel 1952. Sono una dipendente pubblica, infermiera.
Ho iniziato a lavorare nel 1970, ma per vicissitudini varie ho dovuto interrompere l'attività lavorativa. Ho riscattato gli anni di studio da infermiera professionale (3 anni). In conclusione, contati tutti gli anni al 31 dicembre 2011 ho maturato 35 anni di contributi. Volevo sapere se posso usufruire della possibilità per le donne di andare in pensione in anticipo con 60 anni e 35 di contributi, se mi verrà applicata una qualche penalità e per quanto tempo, che sistema di calcolo verrà adottato e in sostanza in che tipo di pensione mensile si tradurrà (quanto più bassa)?
La lettrice può optare, in base all'articolo 1, comma 9 della legge 243/2004, confermato dalla manovra Monti, per il calcolo della pensione con il sistema contributivo, che permette alle lavoratrici di andare in pensione con le vecchie regole dei 57 anni di età e 35 anni di servizio. La perdita rispetto al calcolo con il sistema retributivo si aggira intorno al 20/30%.
Aldo Ciccarella
Due anni fa sono stato autorizzato alla prosecuzione volontaria. Ho versato contributi per meno di un anno, poi ho dovuto interrompere perchè sto lavorando con un contratto a progetto e quindi verso i contributi nel fondo a gestione separata. Ho già maturato 36 anni di contributi, nel 2014 compirò 61 anni e raggiungerò quindi quota 97. Rientro tra coloro che potranno aspirare (nel limite dei 65.000) a mantenere le regole precedenti?
Se l'autorizzazione ai versamenti volontari è stata ottenuta prima del 4 dicembre 2011, come sembra, rientra tra i potenziali esentati dalle nuove regole (articolo 24, comma 14, del decreto Monti 201/2011). Ma si dovrà aspettare l'emanazione di un decreto ministeriale che fisserà il limite numerico di coloro che rientrano tra le deroghe. Infatti, non esiste un numero preciso (in una prima versione del decreto si parlava di 50mila unità, diventate poi 65 mila).
Aldo Forte
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