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La mia autovettura (KW 176) immatricolata nel luglio 2010 pagherà il superbollo solo per tre anni?
Non pagherà nulla, essendo sotto la soglia dei 185 kW. Soltanto a fine giugno 2011, durante la preparazione del Dl 98/11, si era parlato di fissare una soglia molto più bassa (125 kW, equivalenti a 170 CV, quindi una potenza superata anche da alcune turbodiesel di cilindrata duemila della generazione attuale), ma poi non se n'è fatto nulla.

Posseggo un'auto con 298 kw del 2008. Credo che non si possa tassare un veicolo già di quasi 4 anni che oggi vale meno di una Golf. Ma non dovevano essere tassate quelle del 2009?
Inizialmente le bozze della manovra Monti (decreto salva Italia, Dl 201/11) prevedevano che fossero colpiti solo gli esemplari più recenti. Poi però, nel testo ufficiale, il riferimento all'età del veicolo è scomparso, per poi riapparire in sede di conversione il legge, ma soltanto per ridurre il superbollo progressivamente man mano che l'auto invecchia. In ogni caso, il primo beneficio scatta al sesto anno dopo la costruzione (che convenzionalmente coincide dopo la prima immatricolazione assoluta, salvo prova contraria) e quindi per il caso in questione il tributo è dovuto nella sua misura piena: 20 euro per ogni kiloWatt eccedente i 185..

Ho appena venduto la mia BMW 635 del 2009 con 210 cf . Probabilmente non riuscirò a fare il passaggio di proprietà prima della prima settimana del 2012. A chi toccherà pagare la supertassa e il bollo ?
Dipende dal termine (non desumibile dal quesito, in quanto manca la data d'immatricolazione ed eventuali altri elementi che concorrono a determinare la scadenza) entro cui il bollo attualmente in corso di validità andrà rinnovato: se l'atto di vendita viene firmato entro l'ultimo giorno utile per il pagamento, giuridicamente la responsabilità passa all'acquirente.
Questo stabilisce espressamente la norma nazionale (articolo 5 della legge 53/83). Ma, per la verità, negli anni si è instaurata una prassi secondo cui l'obbligo di pagamento sorge comunque il primo giorno della nuova annualità d'imposta. Per fare un esempio, qualora il bollo abbia scadenza ad aprile, la nuova annualità inizia il 1° maggio (per terminare il 30 aprile dell'anno successivo) e il termine ultimo per il pagamento è il 31 maggio (o il primo giorno lavorativo successivo, qualora questa data cadesse di festivo). Per prassi, se si risulta in possesso del veicolo il 1° maggio, il pagamento viene richiesto anche se il veicolo viene demolito o rubato prima del 31. Quando l'auto viene rivenduta a un commerciante del settore, questi tende a farsi forte di questa prassi per imporre al cliente di provvedere lui al pagamento dei tributi, anche quando l'atto di vendita ha una data anteriore all'ultimo giorno utile per il versamento (anche perché, pur inserendo il veicolo nell'elenco di quelli che ha in carico in attesa di rivendita, la relativa esenzione può scattare soltanto dall'annualità d'imposta successiva); cercare di far valere i propri diritti è complicato, perché poi l'operatore cercherebbe un altro modo per recuperare la somma abbassando la quotazione riconosciuta in un primo momento (per esempio, contestando un lieve danno di carrozzeria o presunti difetti meccanici su cui all'inizio della trattativa non aveva avuto alcunché da eccepire).
Solo la Provincia autonoma di Trento ha espressamente stabilito che in casi di questo tipo il pagamento non è dovuto e, se è stato effettuato, può essere rimborsato, il tutto a condizione che il furto o la demolizione vengano fatti annotare al Pra entro 60 giorni da quando sono accaduti. Princìpi analoghi valgono in Lombardia e Piemonte (dove, per inciso, si ha pure diritto al rimborso o alla compensazione dei mesi non goduti quando la perdita di possesso avviene successivamente al termine ultimo per pagare). Tutto questo semplifica i rapporti tra venditore e acquirente.
Va comunque fatto un distinguo tra bollo e superbollo, perché il primo va alle Regioni e il secondo allo Stato e quindi le regole possono essere diverse. Infatti, in Lombardia e Piemonte la responsabilità del pagamento viene attribuita in base a chi è proprietario non l'ultimo giorno utile per versare (fine del mese successivo alla scadenza) ma il primo giorno del periodo d'imposta (inizio del mese d'immatricolazione) e quindi gli abitanti in queste regioni devono regolarsi di conseguenza riguardo al bollo, mentre per il superbollo dovranno attenersi alla regola generale nazionale citata all'inizio di questa risposta.
Occorrerà poi vedere se la circolare che quasi certamente verrà emanata dall'agenzia delle Entrate sul superbollo confermerà tali interpretazioni oppure riuscirà a trovare un modo legittimo per semplificare un quadro che, come si vede, è piuttosto complesso.

Possiedo un'auto di 368 Kw costruzione maggio 2008. Devo pagare il superbollo? Quanto e quando?
Per il 2012 dovrà pagare 3.660 euro (20 euro per ogni kW eccedente i 185), entro la scadenza del bollo ordinario ma con versamento separato su modello "F24 elementi identificativi" (salvo che nel frattempo venga siglato l'accordo Entrate-Regioni previsto dal Dm Economia e difanze del 7 ottobre 2011 – che regola le prime modalità applicative del superbollo - per consentire un pagamento unico, al momento impossibile visto che un tributo va allo Stato e l'altro alla Regione e non ci sono ancora procedure contabili per l'eventuale suddivisione degli incassi).
Se non lo ha già fatto, dovrà pagare anche l'annualità 2011 (10 euro per ogni kW eccedente i 225), che era dovuta entro il 10 novembre 2011 (salvo che lei abbia acquisito l'auto dopo il 6 luglio 2011, cosa in cui il termine è spostato al 31 gennaio 2012).

Posseggo dal 7 settembre 2011 un'auto di 239 kw immatricolata per la prima volta a marzo del 2005 (l'ho acquistata usata) e chiedo gentilmente come mi devo comportare e quanto ed entro quando devo pagare per l'addizionale in oggetto.
In questo caso la data dell'acquisto è importante, perché implica due cose: è dovuta anche l'annualità 2011 (il Dm Economia e finanze attuativo, del 7 ottobre 2011, è formulato in modo ambiguo lasciando spazi a chi non volesse pagare, ma la circolare 49/E dell'8 novembre aggiusta il tiro), ma per mettersi in regola c'è tempo fino al 31 gennaio prossimo (come per tutte le auto soggette a superbollo acquisita dopo il 6 luglio 2011). L'importo sarà di 140 euro (10 euro per ogni kW eccedente i 225, come stabilito per il "superbollo prima versione" dal Dl 98/11).
Tuttavia, questo vale certamente solo nel caso in cui il lettore abbia acquistato un usato dall'estero; qualora la vettura fosse già immatricolata in Italia prima dell'acquisto effettuato dal lettore, il superbollo sarebbe a carico di chi risultava intestatario della vettura alla data del 6 luglio 2011 (cioè all'entrata in vigore del Dl 98/11, che ha istituito il tributo). C'è però una terza ipotesi, nella quale è difficile dare una risposta, perché la sua complessità richiede una circolare interpretativa da parte dell'agenzia delle Entrate: qualora l'acquisto sia avvenuto presso un commerciante del settore che aveva posto l'auto nel regime di esenzione dal bollo che spetta agli operatori in attesa di rivendere il veicolo e tale regime fosse in essere anche il 6 luglio 2011, sarebbe arduo individuare chi è tenuto al pagamento. Si potrebbe argomentare che in quella data non c'era alcun obbligo di pagare (perché l'esenzione si applica anche al superbollo, come ha chiarito la circolare 49/E dell'8 novembre 2011), però poi verosimilmente si ricadrebbe nell'ipotesi di acquisto successivo al 6 luglio, disciplinata appunto dalla circolare 49/E, che individua la responsabilità dell'acquirente e gli ha dato tempo fino al 31 gennaio 2011 per mettersi in regola. Sarebbe comunque opportuna una circolare ufficiale anche su casi complessi come questo, per dissipare ogni incertezza interpretativa, che può dare luogo a future contestazioni.
Per l'annualità 2012, c'è tempo fino alla scadenza del bollo ordinario. Ma l'importo è più pesante: 648 euro (12 euro – considerando anche lo "sconto" del 40% per gli esemplari con più di cinque anni – per ogni kW eccedente i 185).

Devo pagare anche se l'auto è stata intestata a un altro per otto mesi e, nel mio caso, solo per quattro?
Vorrei sapere se la quota del 2011 è a carico del precedente proprietario, considerato che alla data del 6 luglio non ero ancora in possesso dell'auto.

Se la vettura è un usato immatricolato in Italia già precedentemente, essendoci un altro soggetto che risultava proprietario nei pubblici registri italiani alla data del 6 luglio, l'obbligazione è già sorta a suo carico. La risposta che avevamo fornito si riferiva a un esemplare nuovo oppure importato usato dall'estero.
In teoria, non si pone nemmeno il problema di capire se il precedente proprietario ha provveduto al pagamento (ed è abbastanza probabile che non lo abbia fatto, visto che si è disfatto dell'auto in un momento in cui le modalità attuative del superbollo non erano ancora state fissate e verosimilmente poi si è disinteressato del problema, per cui nemmeno sospetta che a posteriori è stata fissata la sua responsabilità in quanto intestatario al 6 luglio): i dati presenti nell'archivio del Pra dovrebbero consentire di ricostruire correttamente la successione dei soggetti obbligati. Tuttavia, in Italia la storia del bollo auto è costellata di "cartelle pazze" e quindi non si può garantire che gli addebiti arrivino sempre al destinatario giusto.

Sono possessore di una BMW, immatricolata nel maggio del 2007, con 200 kW. Pagherò la sovratassa? Il valore dell'auto, che andrà svalutandosi nei prossimi mesi, è di circa 25mila euro.
Sì: il superbollo è dovuto su tutte le autovetture (anche quelle eventualmente immatricolate come autoveicoli per uso promiscuo, cosa che era possibile fino al 1999, cioè fino al recepimento in Italia della direttiva europea 98/14 sui tipi di carrozzeria) con potenza effettiva del motore superiore a 185 kiloWatt. Sono stati esentati soltanto gli esemplari costruiti da oltre 20 anni e quelli per i quali non è dovuto il bollo normale (per esempio, quelli intestati o al servizio dei disabili, come da articolo 8 della legge 449/97 e successive modificazioni). Nessuna agevolazione, invece, nemmeno per le vetture su cui è stato eventualmente montato l'impianto di alimentazione a gas. Nemmeno per quelle poche che risultano con alimentazione a gas esclusiva (quindi che possono funzionare solo a gas o che possono anche andare a benzina ma hanno per questo combustibile solo un serbatoio ausiliario, di capienza ridotta a 15 litri al massimo): infatti, in questo caso si ha diritto al pagare solo il 25% del bollo (articolo 17 della legge 449/97), ma le riduzioni non si applicano al superbollo. Lo ha affermato la circolare 49/E dell'8 novembre 2011.

Se un'auto soggetta al superbollo viene venduta nel 2012 prima della scadenza del bollo "tradizionale" il superbollo è dovuto comunque oppure viene evitato ?
Analogamente a quanto dispone la legge nazionale sul bollo (la 53/83, articolo 5), anche il Dm (del 7 ottobre 2011) che disciplina il superbollo stabilisce che è tenuto a pagare chi risulta intestatario del veicolo l'ultimo giorno utile per effettuare il pagamento (che poi dal 2012 in poi è lo stesso entro cui va pagato il bollo normale).
Un problema potrebbe eventualmente sorgere qualora la rivendita avvenisse a favore di un commerciante di veicoli durante il primo mese dell'annualità d'imposta 2012 (per esempio, maggio, se il bollo attuale avesse scadenza ad aprile): anche in questo caso, in termini strettamente giuridici, l'obbligato diventerebbe il commerciante, ma nella prassi quest'ultimo rifiuta di ritirare l'auto dal cliente se questi non la mette in regola col tributo per l'annualità appena iniziata. Anche perché il regime di esenzione per i veicoli in attesa di rivendita vale solo a partire dall'annualità successiva a quella in corso al momento del ritiro.
Peraltro, situazioni di questo tipo sono ormai molto rare su vetture potenti: tra superbollo, inasprimento dell'Ipt e rincari dei combustibili, esse sono diventate pressoché invendibili (salvo avere canali consolidati con l'estero, dove le condizioni fiscali sono più favorevoli) e quindi un operatore tende a non prenderle più in carico con un passaggio di proprietà a suo favore (la cosiddetta "minivoltura" ex articolo 36 della legge 85/95), ma è disponibile solo ad accettare una procura a vendere, che lo impegna di meno. E tale procura, finché non si attiva e diviene operativo il regime di esenzione in attesa di rivendita, lascia al proprietario tutta la responsabilità ai fini tributari. Per completezza, va aggiunto che in caso di procura il regime di esenzione non è riconosciuto in Lombardia, Piemonte e Puglia: in queste tre regioni, per ottenerlo, è necessaria la minivoltura.

Ho in leasing un'auto soggetta al superbollo. L'onere di questo nuovo tributo ricade su di me o su tale società?
La questione è ancora controversa, perché il leasing è uno di quei casi per i quali le regole sulla responsabilità ai fini del bollo sono state modificate nel 2009 in modo da lasciare spazio a due interpretazioni. E da allora non è ancora arrivata alcuna circolare di chiarimento su quale delle due sia da preferire. Per capire il problema, è bene illustrare come sono cambiate le regole.
In origine (1983, legge 53 articolo 5, che aveva trasformato la vecchia tassa di circolazione in tassa di possesso, dovuta per il solo fatto che il veicolo fosse iscritto in un pubblico registro) era stato stabilito che la responsabilità fosse del proprietario del mezzo. Dunque, nel caso del leasing, era la stessa società locatrice a rispondere del pagamento, anche se il nome del cliente locatario era comunque inserito nei pubblici registri e quindi facilmente individuabile in sede di controllo antievasione.
Questo stato di cose è sempre stato sgradito alle società di leasing, che hanno ripetutamente chiesto una modifica alla legge 53/83 (articolo 5, comma 29). L'hanno ottenuta nel luglio del 2009, quando la "legge sviluppo" (la n. 99/09, all'articolo 7, comma 2) ha aggiunto ai soggetti obbligati anche gli eventuali usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio e utilizzatore a titolo di locazione finanziaria (in pratica, quest'ultimo è il locatario nel leasing). La norma cita questi soggetti tutti insieme e ciò indurrebbe a ritenere che la responsabilità sia in solido tra loro e il proprietario. Un'interpretazione del genere, però, vanificherebbe lo scopo di questa modifica alla legge 53/83, perché non garantirebbe alle società di leasing l'immunità nel caso i loro clienti non pagassero il bollo. Sarebbe pertanto opportuno che arrivasse una circolare su questo specifico argomento.
Gli stessi problemi si pongono per il superbollo. A volte sono problemi anche più gravi, perché per le auto con potenza più elevata il tributo più pesante è proprio questo. La norma istitutiva del superbollo (Dl 98/11, articolo 23 comma 21) non affronta la questione esplicitamente, ma è chiaro che l'elenco dei soggetti obbligati è lo stesso del bollo, del quale il superbollo è un'addizionale e quindi mutua natura, caratteristiche e modalità applicative, per quento compatibili. E infatti la circolare 49/E dell'8 novembre 2011 ha confermato questa interpretazione.
In ogni caso, bisogna poi vedere come la questione risulta regolata nel contratto di leasing, che ha valore esclusivamente tra locatore e locatario. Di solito, la società di leasing si riserva clausole che possano se non altro facilitare il recupero del credito che sorgerebbe qualora il cliente non pagasse il bollo e l'adempimento venisse imposto a essa in quanto proprietaria del veicolo.

Utilizzo con contratto di noleggio a lungo termine a me intestato una vettura soggetta al superbollo. Chi è tenuto a pagarlo, io o il noleggiatore?
Il noleggiatore, ma poi l'onere ricade sul cliente sotto forma di adeguamento del canone periodico di noleggio rispetto all'importo pattuito alla firma del contratto.
La responsabilità del noleggiatore nei confronti dell'erario è inevitabile: nessuna norma in materia cita l'utilizzatore del veicolo a titolo di noleggio. Né potrebbe mai farlo, perché il nome dell'utilizzatore è noto esclusivamente alla società. Questo stato di cose potrà cambiare, ma solo in futuro: la riforma del Codice della strada (legge 120/10) ha introdotto nell'articolo 94 il comma 4-bis, che prevede l'obbligo di registrare alla Motorizzazione gli atti da cui derivi una variazione della disponibilità del veicolo per un periodo superiore a 30 giorni. Da tale registrazione si evincerà anche il nome dell'utilizzatore reale. Ma questa novità non è ancora operativa, in quanto mancano le norme di attuazione. Comunque, quando entrerà in vigore, consentirà eventualmente di cambiare le regole, responsabilizzando anche o solo l'utilizzatore. Va però detto che una modifica del genere snaturerebbe il contratto di noleggio, che ha tra i suoi punti forti per il cliente il pressoché totale affrancamento dagli adempimenti legati alla gestione del veicolo.
Da parte sua, il noleggiatore è comunque garantito già oggi: pressoché tutti i contratti di noleggio a lungo termine contengono una clausola di salvaguardia, che dà la possibilità di aumentare il canone qualora nel corso del periodo di locazione intervenissero sensibili variazioni al regime fiscale. Questo è il caso del superbollo, nonché dell'inasprimento dell'Ipt scattato il 17 settembre (Dlgs 68/11) ed esteso dal decreto salva Italia (Dl 201/11) anche al territorio delle regioni a statuto speciale. E infatti adeguamenti del canone sono stati annunciati dall'associazione degli operatori del settore (Aniasa).

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