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Questo articolo è stato pubblicato il 20 gennaio 2012 alle ore 18:48.

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I saldi dei conti correnti sono esclusi ai fini dei conteggi sull'imposta di bollo?
I rapporti e le comunicazioni relativi ai conto corrente rientrano nella previsione del comma 2-bis dell'art. 13 della tariffa allegata al Dpr 642/1972, recentemente innovato, a seguito dell'emendamento presentato dal Governo al Dl n. 201/2011. Secondo le nuove previsioni ciascun rapporto è assoggettato all'imposta di bollo nella misura fissa di 34,20 euro annui se il cliente è una persona fisica e di 100 euro in ogni altro caso. Se il cliente è una persona fisica, l'imposta non è dovuta quando il valore medio di giacenza annuo risultante dagli estratti è complessivamente non superiore a 5.000 euro.

Vorrei sapere se paga meno imposte chi ha 90.000 euro su un unico conto deposito o chi li ha suddivisi in tre conti deposito (tipo conto arancio che mi sembra ad oggi non preveda tasse)? Cosa accade per il conto titoli e da che data sono valorizzate e da pagare dette tasse?
L'imposta di bollo e' dovuta sugli estratti conto inviati dalle banche ai clienti con un minimo di periodicità annuale per un importo fisso di 34,20 euro l'anno. La nozione "conto corrente" comprende anche i contratti di conto corrente stipulati online. L'imposta non è dovuta quando il valore medio di giacenza annuo del conto corrente è complessivamente non superiore a 5.000 euro. Pertanto il frazionamento del deposito su più conti correnti implica l'applicazione dell'imposta fissa per ogni conto. Diverso per quanto riguarda il deposito titoli in quanto l'imposta e' proporzionale ed in misura dell'0,1% per il 2012 e dello 0,15% dal 2013 del complessivo valore di mercato dei titoli, indipendentemente dal numero dei contratti di deposito intestati al contribuente.

Mi potete spiegare come si calcola la giacenza media di un conto corrente?
Ai sensi della nuova nota 3-bis all'articolo 13 della tariffa allegata al Dpr 642/72, se il cliente è persona fisica, l'imposta non è dovuta quando il valore medio di giacenza annuo risultante dagli estratti e dai libretti di risparmio è complessivamente non superiore a 5.000 euro. La media dovrebbe essere calcolata con riferimento a quanto già indicato dalla prassi relativamente ai conti correnti e depositi intrattenuti dai fondi comuni d'investimento (risoluzioni 25/E del 2004 e 150/E del 2001) e cioè deve essere verificata con riferimento al saldo medio su base annua. In caso di rapporti chiusi in corso d'anno o di rendicontazione su periodi inferiori all'anno, la media dovrebbe essere calcolata in relazione al minor periodo rendicontato. Il riferimento alla giacenza media "complessiva" porta a fare ritenere che possa trovare applicazione una sorta di "cumulo" tra rapporti (conto corrente e libretti) presso lo stesso intermediario (vedasi anche la circolare 46/E del 2011), ma per la disciplina in commento è previsto un decreto attuativo del ministero dell'Economia. Si ricorda che sono comunque esenti dall'imposta di bollo sulle comunicazioni relative a strumenti finanziari i buoni postali fruttiferi di valore di rimborso complessivamente non superiore a 5.000 euro.

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