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Questo articolo è stato pubblicato il 20 gennaio 2012 alle ore 18:48.

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È vero che sono stati esentati dal bollo i conti correnti bancari e postali sotto i 5.000 euro e che è stato elevato a 100 euro il bollo sui conti correnti bancari e postali superiori a 5.000 euro?
Il bollo da 100 euro si applica solo agli estratti conto bancari e postali e sui libretti di risparmio se il cliente è soggetto diverso da persona fisica, altrimenti, l'imposta è dovuta nella misura di 34,20 euro e, solo in tal caso, non è dovuta quando il valore medio di giacenza annuo risultante dagli estratti e dai libretti di risparmio è complessivamente non superiore a 5.000 euro.

La tassazione (0,1% nel 2012 e 0,15% nel 2013) riguarderà anche i depositi sui conti online?
I conti deposito online sono assoggettati all'imposta di bollo in questi termini: 14,62 euro una tantum al momento della sottoscrizione del contratto, in base all'articolo 2, nota 2-bis, tariffa allegata al Dpr 642/1972; 1,81 euro per ogni estratto conto, nonché lettere e altri documenti di addebitamento o di accreditamento, per somme superiori a 77,47 euro, in base all'articolo 13, comma 2, tariffa allegata al Dpr 642/1972.
Tuttavia, per prassi contrattuale, alcune banche offrono alla clientela conti deposito accollandosi per intero l'imposta di bollo. Trattandosi di un'agevolazione offerta dalla banca, i termini dipenderanno solo dalle condizioni contrattuali del singolo rapporto. Laddove ci si trovi ad avere a che fare con un conto deposito titoli online si fa riferimento alle aliquote indicate dal lettore.

Ho un conto corrente postale sul quale mi viene accreditato lo stipendio mensilmente; vorrei sapere se, con la manovra Monti, l'imposta aumenterà o nulla varierà.
In seguito all'entrata in vigore del Decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, a decorrere dal 1° gennaio 2012, l'imposta di bollo dovuta sugli estratti di conto corrente postale, precedentemente prevista nella misura di 22,80 euro annui, è stata stabilita in un ammontare pari a 34,20 euro annui. Tuttavia, il carico fiscale complessivo non subirà nello specifico variazioni, in quanto alla precedente imposta di bollo si sommava un'addizionale di pari importo. Una novità della riforma riguarda l'inserimento di un'esenzione qualora il valore medio di giacenza annuo risultante dagli estratti e dai libretti sia complessivamente non superiore a 5.000 euro.

Vorrei sapere a quanto ammontano i bolli sui conti correnti delle banche e delle poste e sui dossier titoli e se le tasse sugli interessi sono passate tutte dal 12.50 al 20 per cento.
Il Decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011 ha modificato il regime dell'imposta di bollo prevista per i conti correnti bancari e postali e per i depositi titoli. A decorrere dal 1° gennaio 2012, gli estratti di conto corrente inviati dalle banche ai clienti sono assoggettati all'imposta di bollo annuale di 34,20 euro se il cliente è persona fisica o 100 euro se il cliente è un soggetto diverso da persona fisica. Se il cliente è persona fisica l'imposta non è dovuta quando il valore medio di giacenza annuo risultante dagli estratti e dai libretti è complessivamente non superiore a 5.000 euro. L'estratto conto o il rendiconto si considerano in ogni caso inviati almeno una volta nel corso dell'anno anche quando non sussista un obbligo di invio o di redazione. Per quanto riguarda i dossier titoli, a decorrere dal 1° gennaio 2012 l'imposta di bollo è dovuta sulle comunicazioni alla clientela relative ai prodotti e agli strumenti finanziari, anche non soggetti a obbligo di deposito, a esclusione dei fondi pensione e dei fondi sanitari. Pertanto i dossier titoli sono assoggettati a imposta di bollo nella misura dello 0,1% annuo sul complessivo valore di mercato o, in mancanza, sul valore nominale o di rimborso. L'aliquota è elevata allo 0,15% a partire dal 2013. In ogni caso, l'imposta è dovuta nella misura minima pari a 34,20 euro e, limitatamente all'anno 2012, nella misura massima di 1.200 euro. Sono comunque esenti i buoni postali fruttiferi di valore di rimborso complessivamente non superiore a 5.000 euro. Anche per i dossier titoli, la comunicazione si considera in ogni caso inviata almeno una volta nel corso dell'anno anche quando non sussista un obbligo di invio o di redazione. Per quanto riguarda il regime di tassazione dei proventi derivanti da investimenti in attività finanziarie il Decreto legge n. 138 del 13 agosto 2011 ha previsto l'applicazione di un'unica aliquota del 20% sui redditi di capitale e sui redditi diversi derivanti da tali attività, con alcune limitate eccezioni. Pertanto, nella maggior parte dei casi, gli interessi su conti correnti (precedentemente tassati al 27%), su obbligazioni o titoli similari (esclusi i titoli di Stato o assimilati) o altri strumenti finanziari precedentemente tassati al 12,5% o al 27% andranno assoggettati alla ritenuta del 20 per cento.

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