Due auto, stesso anno e stessi kW, ma una ecologica e l'altra euro zero inquinante. Allo stato attuale pagano lo stesso superbollo?
Difficile prevedere sconti su un tributo che, come il superbollo, è stato prima introdotto e poi inasprito nell'ambito di due manovre economiche (i Dl 98/11 e 201/11) mirate a reperire risorse finanziarie certe in tempi brevi. Inoltre, bisognerebbe preventivamente fissare criteri prioritari in materia di bollo auto, in quanto attualmente non è possibile rinvenire un indirizzo univoco nella modulazione della tassazione.
Infatti, da un lato sul bollo c'è un aggravio in funzione del livello teorico di emissioni inquinanti (classe Euro dell'auto) che penalizza gli esemplari più vecchi, dall'altro il superbollo è decrescente man mano che l'auto invecchia fino ad azzerarsi dopo 21 anni. Inoltre, sul bollo è rimasta l'esenzione quando sono passati vent'anni dalla costruzione (per i modelli di maggior interesse storico e collezionistico) o trenta (per tutti i modelli), peraltro con alcune differenze stabilite dalle Regioni.
Quanto al trattamento delle auto a gas, confermiamo che al momento sono previste agevolazioni solo sul bollo: le tariffe sono quelle per le classi Euro meno inquinanti (a prescindere dal fatto che la vettura vi sia effettivamente classificata). C'è poi uno sconto del 75% per i pochi esemplari che hanno alimentazione esclusiva a gas (o nei quali comunque il serbatoio della benzina sia solo ausiliario, non contenendo più di 15 litri). Alcune Regioni, poi, hanno concesso addirittura l'esenzione dal bollo. Tutte queste agevolazioni non si applicano nel caso del superbollo.
Si può prevedere che le associazioni di categoria si adoperino per rendere meno duro il trattamento delle auto potenti alimentate a gas, anche perché si stima che esse non siano poche: di solito, quando un modello di lusso o sportivo viene rivenduto dal primo proprietario, l'acquirente è una persona molto meno facoltosa che, tra gli accorgimenti che adotta per rendere i costi di esercizio più abbordabili, fa installare appunto un impianto a gas. Ma proprio per questo, se si agevolassero le auto così trasformate, è probabile che il gettito si assottiglierebbe eccessivamente per quelle che sono le attuali esigenze di cassa. Che – si legge nella relazione tecnica al Dl 201/11 – sono di 168 milioni di euro annui (in aggiunta ai 50,3 previsti dalla prima versione del superbollo, quella più leggera introdotta dal Dl 98/11 e valida per il 2011), ricavati su un parco auto di 212mila esemplari soggetti al tributo perché superano i 185 kW (contro i 98mila colpiti per il 2011 perché superano i 225 kW).
Ho un'auto di 3000 cc, alimentata a Gpl: al rinnovo del bollo avrò l'importo aumentato o le vetture di questo genere a doppia alimentazione sono esentate da maggiorazioni?
Non c'è alcuna esenzione in questo caso e nemmeno alcuna riduzione: le norme (articolo 23 del Dl 98/11 e articolo 16 del Dl 201/11) non ne prevedono. Infatti, chi è tenuto a pagare il bollo deve anche il superbollo, che tecnicamente è un'addizionale erariale della prima tassa. E in questo caso il bollo è dovuto o - ai fini dell'addizionale - si considera tale, a prescindere da eventuali esenzioni concesse da singole Regioni.
Infatti, la circolare 49/E emanata l'8 novembre scorso dall'agenzia delle Entrate ha chiarito che la natura erariale (cioè di competenza statale) dell'addizionale comporta che la si debba applicare facendo riferimento alle norme statali sul bollo. Dunque, non si considerano le eccezioni legate alla regione di residenza dell'interessato, che sono rilevanti solo ai fini del calcolo del bollo normale. Nella normativa statale è previsto che le vetture alimentate a gas paghino il bollo, sia pure con lievi agevolazioni: sconto del 75% solo per i pochissimi modelli alimentati "esclusivamente" a gas e tariffa prevista per le vetture di classe ambientale da Euro 4 in su (la più favorevole tra le tariffe ordinarie) anche se la vettura è di una classe inferiore. Dunque, il superbollo è dovuto. Quanto alle agevolazioni sull'importo, la stessa circolare ha precisato che nessuna riduzione tra quelle previste per il bollo è applicabile (e comunque nel suo caso non ci sarebbero stati i presupposti per alcun beneficio, in quanto l'alimentazione è benzina-gas e l'importo del superbollo non è differenziato per classe ambientale).
Si può quindi fruire solo dei benefici esplicitamente riconosciuti dalle norme sul superbollo: le riduzioni in funzione dell'età della vettura (fino all'azzeramento, compiuti i 21 anni). Inoltre, sono applicabili le esenzioni (non le riduzioni) previste dalla normativa nazionale sul bollo auto: quelle per disabili, quelle per età (20 anni per i modelli di interesse storico e collezionistico riconosciuti dall'Asi e 30 per tutti gli altri) e quelle per gli esemplari che si trovano presso commercianti di veicoli in attesa di rivendita.
Possiedo un veicolo americano con 293 kW costruito nel settembre 2007 e immatricolato per la prima volta in Germania il 6 ottobre 2007. L'auto è stata acquistata da me in Germania come veicolo di seconda mano a maggio 2010 e «nazionalizzata» in Italia il 16 giugno 2010 con impianto gpl (90+80 litri) e serbatoio benzina aftermarket ridotto a 36 litri. Il tutto realizzato e montato in Germania e regolarmente accettato con visita e prova presso la Motorizzazione di Bolzano. Visto il salasso che mi si prospetta per il prossimo anno (Kw293 - Kw185= Kw108, x 20 euro= 2.160 euro) – a cui si aggiunge il bollo previsto dalla mia Provincia, pari a 755,94 euro - mi sono informato per far ridurre il serbatoio benzina da 36 litri a 14,50 litri. L'operazione consentirebbe di riomologare l'auto come «Esemplare Unico» con alimentazione monovalente a gpl.
Tutto questo perché, nella mia provincia (come prevede la legge) con questa tipologia di alimentazione il bollo si riduce del 75%. Quindi da 1004,91 a 251,22 euro. Tutto ciò premesso, vorrei sapere se, con un impianto di alimentazione monovalente a gpl, posso contare su uno sconto sul superbollo.
Ridurre la capienza del serbatoio della benzina entro i 15 litri effettivamente consente di farlo definire come mero serbatoio ausiliario, il che comporta che sulla carta di circolazione il tipo di alimentazione citato (alla voce P.3) sia solo quello a gas. E le risultanze della carta di circolazione fanno fede al fine di ottenere le eventuali riduzioni fiscali previste in base alle caratteristiche tecniche del veicolo. Il problema è che, in questo caso, tali riduzioni sono possibili solo per il bollo (la legge statale 449/97, all'articolo 17, comma 5 dispone effettivamente che si paghi un quarto della tariffa ordinaria): nell'interpretazione specifica fornita dalla circolare 49/E emenata dall'agenzia delle Entrate l'8 novembre, al superbollo non sono applicabili riduzioni, in quanto non citate dalle norme istitutive del tributo. Risultano quindi applicabili esclusivamente le esenzioni, laddove previste anche per il bollo.
L'unica agevolazione concessa sul superbollo è legata all'età dell'auto: compiendo i cinque anni dalla costruzione, ha diritto alla riduzione del 40% prevista dalla versione definitiva del decreto salva Italia (Dl 201/11, convertito dalla legge 214/11).
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