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Questo articolo è stato pubblicato il 30 aprile 2012 alle ore 06:44.


La costituzione di parte civile, per il principio di immanenza, produce i suoi effetti in ogni stato e grado del processo. Una volta costituitasi, infatti, dovrà ritenersi presente anche ove non compaia in udienza, sia deceduta o il difensore ne abbia abbandonato la difesa. E dovrà essere citata nelle successive fasi di giudizio, anche in assenza di impugnativa. Lo sottolinea la Cassazione, sezione seconda penale, con la sentenza 8655/12.
La questione si apre a seguito della riqualificazione dei reati contestati all'imputato, condannato per esercizio arbitrario delle proprie ragioni, fatte valere con violenza sulle cose e sulle persone. La pena si riduce in appello, dove, esclusa la prima ipotesi, i fatti vengono inquadrati come mero tentativo. Ma il legale dell'uomo ricorre per Cassazione, per supposta illogicità della sentenza impugnata e tardività della querela. Accolto il ricorso, i giudici rinviano la causa in appello, dove la Corte dichiara il non doversi procedere per prescrizione dei reati. Vengono però confermate le statuizioni civili, con condanna dell'imputato a rifondere alla parte civile le spese dei primi due gradi di giudizio.
Il caso, così, giunge nuovamente in Cassazione: la parte civile costituita – rileva la difesa – non era intervenuta nell'udienza dinanzi al collegio di legittimità, né aveva rassegnato conclusioni scritte. E la mancata presenza – si legge nel ricorso – va intesa come revoca tacita della costituzione. Pertanto, il giudice del rinvio non avrebbe dovuto determinare, liquidare e condannare il soggetto alle spese di processo.
La Cassazione concorda solo parzialmente: alla parte civile non spettano le competenze relative a un'attività difensiva mai svolta (quella dinanzi alla Suprema corte). Tuttavia, non può accogliersi la censura dell'avvocato inerente alla revoca "tacita" della costituzione. La cosiddetta "immanenza" della costituzione – spiega il Collegio di legittimità – viene meno «soltanto in presenza della revoca espressa ovvero nei casi di revoca implicita previsti dall'articolo 82, comma secondo», del Codice di procedura penale. E la mancata presenza in udienza – come del resto già sostenuto da precedente giurisprudenza in materia – non può valere a tal fine.
Il principio di immanenza, ricordano i giudici, comporta che «la parte civile, una volta costituita, debba ritenersi presente nel processo anche se non compaia». Di conseguenza – non occorrendo per ogni grado di giudizio un nuovo atto di costituzione – la si dovrà citare in ogni successiva fase processuale, anche ove non abbia assunto la veste di parte impugnante. Allo stesso modo, l'immanenza rimarrà ferma «nel caso di mutamento delle posizioni soggettive (per esempio morte o raggiungimento della maggiore età) o di vicende inerenti la procura alle liti o la difesa tecnica (per esempio l'abbandono della difesa)».
L'azione, invece, non potrà essere iniziata o proseguita, ex articolo 100 del Codice di procedura civile, al venir meno dell'interesse di causa; in tale evenienza, potrà esserci l'esclusione di parte civile, d'ufficio o su richiesta. Ma, al di fuori delle ipotesi citate, dunque anche nella vicenda concreta – non emergendo dagli atti alcuna revoca, né implicita, né espressa – la parte civile doveva ritenersi soggetto integrante del processo.
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