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Questo articolo è stato pubblicato il 27 agosto 2012 alle ore 06:42.

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-La procedura di mediazione pone a carico di ciascuna delle parti che vi aderiscono le spese della "fase di avvio" (40 euro più Iva, articolo 16, Dm 180/2010) e le spese di "mediazione", dovute da ciascuna parte secondo l'importo indicato in apposite tabelle calcolato in funzione del valore della causa. Secondo le regole generali, è possibile che, qualora con la mediazione le parti non abbiano raggiunto un accordo conciliativo, le spese della mediazione siano recuperabili dalla parte vincitrice.
Tale principio è stato applicato dal tribunale di Modena (sentenza 9 marzo 2012) in un caso in cui l'attore aveva intimato lo sfratto per morosità. Il convenuto, costituendosi in giudizio personalmente, aveva ammesso i mancati pagamenti, ma aveva dichiarato di non aver versato i canoni, perché nell'appartamento la caldaia non scaldava a sufficienza e una finestra non si chiudeva ermeticamente. Eccezioni che non hanno trovato riscontro probatorio, con la conseguenza che il giudice ha risolto la locazione, fissando la data di rilascio e condannando il convenuto al versamento dei canoni e delle spese processuali.
Nel passaggio della causa dalla fase procedimentale a quella processuale era stato regolarmente esperito il procedimento di mediazione (articolo 5, comma 4, lettera b, Dlgs 28/2010), cui entrambe le parti avevano aderito, e non essendo stato raggiunto un accordo conciliativo, il convenuto è stato condannato pure al rimborso delle spese di mediazione in quanto considerate «esborsi» (articolo 91 del Codice di procedura civile) stante «la riconducibilità eziologica del procedimento di composizione della lite all'accertato inadempimento del convenuto in forza del principio di causalità delle spese sostenute per l'obbligatoria mediazione».
Nel caso di mancata e ingiustificata partecipazione al procedimento obbligatorio di mediazione il giudice, invece, può pronunciare la condanna al versamento di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio nei confronti della parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5 del Dlgs 28/2010, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo. È questa una sanzione pecuniaria che deve essere irrogata a prescindere dall'esito del giudizio nè può ritenersi subordinata alla decisione del merito della controversia (tribunale di Termini Imerese, 9 maggio 2012).
Lo stesso principio è stato ribadito anche dalla sezione di Ostia del tribunale di Roma (sentenza 5 luglio 2012) che si è soffermata sull'articolo 8 del Dlgs 28, secondo cui il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio dalla mancata partecipazione di una parte senza giustificato motivo all'iter di mediazione. La mancata partecipazione – precisa la sentenza – costituisce di regola elemento «integrativo» e «non decisivo» a favore della parte chiamante, per l'accertamento e la prova di fatti a carico della parte chiamata non comparsa. E invero la sussistenza di un giustificato motivo per la mancata partecipazione al procedimento di mediazione, costituisce elemento che esonera dall'applicazione della sanzione prevista dalla legge e deve essere conseguentemente provato da chi lo invoca.
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