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Questo articolo è stato pubblicato il 29 ottobre 2014 alle ore 08:44.
L'ultima modifica è del 29 ottobre 2014 alle ore 11:01.

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La casistica è ampia, ma non sterminata come si poteva temere a prima vista. E, soprattutto, spesso è composta da situazioni fuori dalla vita ordinaria della maggior parte dei cittadini e delle imprese. Così l'obbligo di comunicare alla Motorizzazione il nome di chi utilizza per periodi superiori a 30 giorni un veicolo del quale non è intestatario avrà ricadute pratiche inferiori agli allarmismi che stanno emergendo in questi ultimi giorni tra famiglie, professionisti, imprenditori e, talvolta, anche tra le forze dell'ordine.

Non solo perché gli obblighi non riguardano le situazioni già in essere (per le quali chi lo volesse avrà solo una facoltà di comunicarle), ma solo quelle che "nasceranno" da lunedì prossimo, 3 novembre; il ridimensionamento delle preoccupazioni emerge dall'ultima circolare della Motorizzazione (si veda Il Sole 24 Ore di ieri) e dallo spirito della norma che ha portato a introdurre questa sorta di intestazione temporanea dei veicoli (comma 4-bis, inserito nell'articolo 94 del Codice della strada con l'ultima riforma, la legge 120/2010, e attuato dal nuovo articolo 247-bis del Regolamento di esecuzione).

La norma mira in prima battuta a far emergere situazioni che non è mai stato obbligatorio denunciare e che sarebbe opportuno fossero "trasparenti", ma non impone di denunciare tutto. In particolare, si riferisce ai casi in cui un soggetto circola abitualmente con un veicolo che non risulta intestato a lui e ha stipulato con l'intestatario un contratto di comodato (non importa se scritto o verbale). Quindi, restano fuori dall'ambito di applicazione della norma tutti i casi comuni di prestito o di uso condiviso che si possono verificare comunemente in famiglia (per i conviventi nello stesso nucleo c'è un'esenzione esplicita), tra amici o in azienda. E, visto che il comodato è un contratto a titolo gratuito, sono esclusi anche i veicoli aziendali (sia di proprietà dell'impresa sia presi a noleggio o in leasing da quest'ultima) dati in fringe benefit; per quelli noleggiati, inoltre, apparirà il nome dell'azienda e non quello dell'utilizzatore.

In sostanza, l'obbligo riguarda le situazioni in cui un soggetto usa un mezzo e ne dispone come se ne fosse il proprietario ma non lo è e, per esercitare questi diritti, si mette d'accordo con chi ne risulta intestatario senza versargli alcun corrispettivo. Può accadere in molti casi, di diversa natura: quello del professionista che non ha interesse ad "apparire", del comune automobilista che abita in una zona con tariffe Rc auto molto alte, dell'autotrasportatore che voglia disporre di mezzi che eccedano la sua capacità professionale, del criminale che ha bisogno di prestanome o, più banalmente, di chi cerchi di sottrarsi a responsabilità su multe, incidenti e bollo auto.

Va precisato che il comodatario può a sua volta affidare il mezzo ad altri (compreso il proprietario), ma solo in maniera occasionale: il subcomodato non è consentito.
In ogni caso, nulla vieta di formalizzare altre situazioni di carattere più "familiare": per esempio, il padre che voglia "responsabilizzare" il figlio che usa l'auto intestata a lui può comunicare il nome alla Motorizzazione, in modo che multe e altre contestazioni gli arrivino direttamente (fermo restando il principio dell'articolo 196 del Codice, secondo cui normalmente l'intestatario risponde in solido).

Fin qui le indicazioni che si traggono dai princìpi ispiratori della norma. In fase attuativa si è poi deciso di includere nell'ambito di applicazione alcune casistiche specifiche per le quali non c'era alcun obbligo (si veda anche la scheda qui a destra):
- variazione di denominazione di enti e imprese o di generalità di persone fisiche;
- affidamento in custodia giudiziale;
- intestazione a soggetti incapaci;
- immatricolazione di veicoli con targa Polizia locale;
- uso da parte di eredi dell'intestatario defunto (va annotato anche se non si intende accettare l'eredità);
- rent to buy (formula contrattuale ammessa sia per le persone fisiche sia per quelle giuridiche e poco diffusa; come per le case, consente di acquisire immediatamente la disponibilità di un bene che sarà intestato ad altri, pagando un canone periodico e subentrando nella proprietà al termine stabilito, previo pagamento del saldo);
- veicolo che fa parte del patrimonio di un trust e viene utilizzato dal trustee.


Tutte le comunicazioni vanno effettuate entro 30 giorni dal momento in cui ha inizio la situazione da comunicare. Se si tratta di un contratto con scadenza, vanno comunicate anche quest'ultima e l'eventuale proroga del contratto che superi i 30 giorni (ma per la locazione senza conducente la proroga s'intende come implicita fino a quando il noleggiatore comunica di essere tornato in possesso del mezzo). I 30 giorni si contano in modo ordinario e consecutivo e non ha importanza il fatto che capitino a cavallo di fine anno.

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TAG: Fisco

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