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Questo articolo è stato pubblicato il 28 febbraio 2014 alle ore 13:00.
L'ultima modifica è del 27 gennaio 2014 alle ore 23:05.



Adempimento:
Per i contratti d'affitto di fondi rustici non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata l'obbligo di registrazione può essere assolto presentando una denuncia annuale dei contratti posti in essere nell'anno precedente.
Oltre alla registrazione va effettuato anche il versamento dell'imposta di registro nella misura dello 0,5% dei corrispettivi, con importo minimo di 67 euro.

Soggetti:
Titolari di contratti d'affitto di fondi rustici

Modalità:
La denuncia deve essere presentata presso qualunque ufficio dell'Agenzia delle entrate.
Va sottoscritta da una delle parti contraenti e deve contenere le generalità, il domicilio e il codice fiscale delle parti, il luogo, la data di stipulazione, l'oggetto, il corrispettivo e la durata del contratto.
Il versamento dell'imposta di registro va fatto, utilizzando il Modello F23, presso:
- banche convenzionate;
- agenzie postali;
- concessionari della riscossione.

Normativa di riferimento:
- D.P.R. 26/04/1986, n. 131, art. 17, co. 3-bis

Codice tributo:
- 108T: Imposta di registro per affitto fondi rustici

Sanzioni:
Sanzione amministrativa:
- omesso o insufficiente versamento di imposte: sanzione pari al 30% dell'ammontare non versato;

Riferimenti normativi sanzioni:
- D.Lgs. 18/12/1997, n. 471, art. 13.


Decreto del Presidente della Repubblica 26/04/1986, n. 131
Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro.
Articolo 17 - Cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite dei contratti di locazione ed affitto di beni immobili
Decreto legislativo 18/12/1997, n. 471
Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Articolo 13 - Ritardati od omessi versamenti diretti

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