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Questo articolo è stato pubblicato il 24 agosto 2010 alle ore 08:07.
Cambiano le regole per le pensioni di anzianità dei giornalisti. Restano confermati i requisiti più favorevoli (57 anni d'età e 35 anni di contribuzione) per accedere ai trattamenti, sia pure con gli "abbattimenti" previsti dal regolamento Inpgi. Trova però applicazione la nuova normativa sulle finestre (12 mesi dal raggiungimento dei requisiti) introdotta dalla manovra finanziaria a partire dal 1° gennaio 2011.
A partire dal prossimo anno, infatti, il decreto legge 78/2010, poi convertito nella legge 122/2010, ha previsto in particolare per i lavoratori dipendenti una nuova finestra mobile, non più legata quindi a una data fissa, e differita rispetto alla maturazione dei requisiti di 12 mesi.
Questa normativa non è applicabile automaticamente alle casse previdenziali dei liberi professionisti, in quanto dotate di autonomia decisionale, e attivabile perciò solo attraverso specifiche deliberazioni regolamentari da sottoporre all'approvazione dei ministeri vigilanti. Fa eccezione la cassa previdenziale dei giornalisti.
Il perchè lo spiega il presidente dell'Inpgi, Andrea Camporese, (da poco eletto anche al vertice dell'Adepp, l'associazione degli enti previdenziali privatizzati): «Tra questi enti, l'Inpgi ha la peculiarità di essere l'unico sostitutivo dell'assicurazione obbligatoria. Per questo il nostro regolamento per le pensioni di anzianità, all'articolo 4 comma 3, prevede che siano liquidate in base alle decorrenze previste per il fondo pensioni lavoratori dipendenti. Perciò le nuove finestre trovano diretta ed immediata applicazione all'Istituto senza necessità di integrazioni regolamentari».
Per la pensione di vecchiaia, al contrario, resta ferma la vecchia disciplina. In effetti, come chiarisce una nota pubblicata sul sito dell'Inpgi, per quanto riguarda questa tipologia di assegni, «le finestre non sono attualmente previste dal regolamento.
Quindi non si configura un'applicazione automatica». Sempre la nota però fa presente che l'Istituto e il consiglio di amministrazione «valuteranno i profili tecnici e giuridici, in particolare nel raccordo con le norme Inps sulla totalizzazione».
Restano confermate, ovviamente, le precedenti regole generali in materia di finestre per coloro i quali hanno già raggiunto o raggiungeranno, entro il 31 dicembre 2010, i requisiti per la pensione.
Esclusi dalle novità anche i prossimi prepensionamenti legati a crisi e ristrutturazioni aziendali. «È utile ricordare – sottolinea sempre la direttiva Inpgi – che la problematica delle finestre di accesso alla pensione non riguarda i prepensionamenti ex articolo 37 della legge 416/81 e successive modificazioni in quanto legge speciale, per cui la decorrenza di detti trattamenti resta riferita al mese successivo alla cessazione del rapporto di lavoro».