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Questo articolo è stato pubblicato il 13 ottobre 2010 alle ore 08:00.
I risultati che le nuove disposizioni del regolamento 904/2010 si prefiggono sono chiari, come altrettanto evidenti sono i mezzi necessari per sconfiggere le frodi in ambiente comunitario. Fra questi merita particolare attenzione il coinvolgimento degli Stati membri e la loro responsabilizzazione nel garantire ogni aiuto possibile per combattere l'evasione transfrontaliera.
Già con l'entrata in vigore del regime transitorio degli scambi comunitari (1° gennaio 1993) ma, ancora più chiaramente, con l'approvazione delle regole sulla territorialità delle operazioni, introdotte dal 1° gennaio 2010, le regole Iva pongono gli operatori stabiliti in Stati diversi in contatto diretto fra loro, mediante lo scambio di documenti che, formati secondo la legislazione del Paese di partenza, hanno rilevanza e, di fatto, vengono utilizzati nel Paese di destinazione e di tassazione dell'operazione.
La prova di questo contatto è data, principalmente, dalla fattura che deve contenere le indicazioni necessarie per l'applicazione del regime Iva, sia esso di tassazione o di non tassazione, all'origine e a destinazione.
Si pensi, per esempio, al caso di un acquisto di bene che viene dichiarato come rientrante nel regime del margine da parte del venditore, nello Stato di partenza, e così trattato dall'acquirente, sulla base delle indicazioni documentali, nel territorio di arrivo del bene: nel caso in cui l'indicazione di origine sia falsa, è evidente la perdita di gettito dello Stato di destinazione del bene.
Legami rafforzati
La cooperazione richiesta agli operatori nell'evitare le situazioni di potenziale frode (si veda Corte di Giustizia, sentenza 409/04 Teleos), come quella descritta nell'esempio, è ora estesa apertamente anche agli Stati, in particolare, nel caso di operazioni transfrontaliere, per le quali «è importante precisare gli obblighi di ciascuno Stato membro per permettere un controllo effettivo dell'imposta nello Stato membro in cui essa è dovuta», come spiega il regolamento.
Il principio, attuato a livello programmatico nell'articolo 1, paragrafo 1, secondo cui gli Stati "devono" collaborare fra loro e con la Commissione allo scopo di assicurare l'osservanza delle norme anti-frode, è esplicitato operativamente nell'articolo 7, paragrafo 4, ove sono precisati i limiti entro i quali lo Stato può rifiutarsi di cooperare all'indagine amministrativa.