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Questo articolo è stato pubblicato il 20 ottobre 2010 alle ore 06:38.
Il collaboratore che vuole opporsi al recesso intimato dal committente, quale che sia la motivazione, deve farlo entro 60 giorni e in forma scritta. Nel dettare nuove disposizioni in materia di opposizione al licenziamento, il collegato lavoro estende le nuove regole anche ai collaboratori coordinati e continuativi, con o senza modalità a progetto.
L'impugnazione, seppure tempestiva, è però inefficace se entro il successivo termine di 270 giorni non è seguita dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato.
Con l'entrata in vigore del collegato, poi, diventa reato non versare le trattenute previdenziali operate sul compenso erogato ai collaboratori, con o senza progetto. I committenti che non versano all'Inps la quota di contribuzione posta a carico del collaboratore (1/3 del totale) sono equiparati ai datori di lavoro che non versano le trattenute sulle retribuzioni dei lavoratori subordinati. Pertanto, il versamento non effettuato nei termini di legge è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 1.033 euro. La pena non si applica, però, se il committente provvede al versamento entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.
Riaperti, ancora, i termini per la procedura di stabilizzazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (legge 296/2006). La nuova disposizione prevede che, fatte salve le sentenze passate in giudicato, in caso di accertamento della natura subordinata di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche se riconducibili a un progetto o programma di lavoro, il datore di lavoro che abbia offerto entro il 30 settembre 2008 la stipulazione di un contratto di lavoro subordinato nonché, dopo la data di entrata in vigore del collegato, abbia ulteriormente offerto la conversione a tempo indeterminato del contratto in corso ovvero offerto l'assunzione a tempo indeterminato per mansioni equivalenti, è tenuto unicamente a indennizzare il prestatore di lavoro con un'indennità di importo compreso tra un minimo di 2,5 e un massimo di 6 mensilità di retribuzione.