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Questo articolo è stato pubblicato il 17 febbraio 2011 alle ore 06:38.
Semplificata la stangata del fisco sulle case fantasma denunciate dopo il 30 aprile, data prorogata dalla legge di conversione del milleproroghe. Lo dice il nuovo comma 5 bis dell'articolo 2 del milleproroghe. Sono interessate almeno 900mila unità immobiliari, fabbricati "fantasma" esistenti sul terreno e mai dichiarati, oppure già censiti ma che hanno subito variazioni nella consistenza o nella destinazione, per opere edilizie non dichiarate al Catasto.
Di fatto, all'originaria scadenza del 31 dicembre erano state accatastate circa la metà del 2 milioni di unità "fantasma", secondo stime del Sole 24 Ore, ed è probabile che entro aprile si decidano da 100 a 200mila altri proprietari. Per gli altri c'è il problema dell'abusivismo: la denuncia al catasto va in automatico anche in comune, con rischio di demolizione, e questo spiega le esitazioni. Ma a chi non provvedesse all'adempimento entro il nuovo termine l'agenzia del Territorio, in attesa dell'attribuzione definitiva della rendita, provvederà ad assegnarne una presunta, anche mediante convenzioni con gli Ordini professionali tecnici, abilitati ad operare negli atti catastali (ingegneri, geometri, architetti, periti edili ed agrari, dottori agronomi e agrotecnici). Risulta infatti che l'agenzia del Territorio abbia già contattato gli ordini professionali, con i quali sono in corso trattative avanzate per la stipulazione delle necessarie convenzioni, previste dall'articolo 19, comma 11, del Dl 78/2010, che potrebbero essere sottoscritte alla svelta, per poter attribuire la rendita presunta, operazione che molto spesso richiederà almeno un sopralluogo esterno.
Le rendite saranno affisse all'albo pretorio di ciascun Comune, con avviso pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, ma potranno essere visionate anche presso gli uffici provinciali dell'agenzia e sul sito www.agenziaterritorio.gov.it. E potranno essere impugnate dalle parti, entro 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta dell'avviso di affissione degli elenchi all'albo pretorio.
Ma alla proroga è stata aggiunta una disposizione chiave: per chi si mette in regola dopo il 30 aprile 2011 le rendite comunque attribuite produrranno effetti fiscali a partire dal 1°gennaio del 2007, salva la prova contraria fornita dagli interessati, con la procedura dell'autotutela, da produrre a dimostrazione di una diversa decorrenza: concessione edilizia, Dia e altri titoli abilitativi che dimostrino che l'edificio è stato ultimato dopo il 2006. Ma forse potrebbero essere presi in considerazione anche contratti stipulati con le aziende pubbliche fornitrici dei servizi elettrici, gas, telefono e dichiarazioni Ici.