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Questo articolo è stato pubblicato il 29 luglio 2011 alle ore 22:10.

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L'unica alternativa alla formula del subaffitto è quella di aprire un'attività di bed & breakfast.

Chi affitta parte dell'immobile in subaffitto ad altri, deve stipulare un contratto scritto e registrarlo. Se il contratto primario di affitto non vieta esplicitamente il subaffitto parziale (nei contratti di solito è prassi), il titolare deve registrare un secondo atto di locazione, precisando importi e modalità di utilizzo dell'immobile. I sindacati degli inquilini puntualizzano che bisogna distinguere tra l'amico che offre un contributo modesto, ad esempio per coprire le spese del telefono o delle utenze, e veri e propri pagamenti per importi rilevanti. Se la cifra è «importante», la sublocazione va denunciata. L'inquilino che subloca deve registrare il contratto depositandolo all'agenzia delle Entrate e se non lo fa è passibile di accertamento per mancata dichiarazione di un reddito, con le sanzioni per gli importi non dichiarati.

La comunicazione alla pubblica sicurezza da fare entro 48 ore. «Chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un tempo superiore a un mese, l'uso esclusivo di un fabbricato o di parte di esso ha l'obbligo di comunicare all'autorità locale di pubblica sicurezza, entro 48 ore dalla consegna dell'immobile, la sua esatta ubicazione, nonché le generalità dell'acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilità del bene e gli estremi del documento di identità o di riconoscimento, che deve essere richiesto all'interessato». Lo stabilisce l'articolo 12 del decreto legge 59/1978, convertito dalla legge 191/1978.

L'obbligo spetta a chi, avendo la disponibilità dei locali in nome proprio o altrui - proprietario, usufruttuario, locatario in caso di sublocazione, rappresentante legale - li cede ad altri.

Per gli importi percepiti da chi affitta o subaffitta la ricevuta mensile va rilasciata dietro richiesta del debitore. La legge è chiara sulla materia. Secondo l'articolo 1199 del Codice civile, «il creditore che riceve il pagamento deve, a richiesta e a spese del debitore, rilasciare quietanza e farne annotazione sul titolo, se questo non è restituito al debitore». Quindi, quando il proprietario percepisce il pagamento del canone di affitto, ha l'obbligo di rilasciare la ricevuta del versamento, comunque fatto, con bonifico bancario, con assegno o in contanti. La semplice ricevuta del bonifico emessa dalla banca non è sufficiente.

La ricevuta va rilasciata all'intestatario del contratto per il pagamento del canone mensile. Non è invece consentito cumulare più pagamenti in una sola ricevuta.

La cedolare secca. Il subaffitto trova posto anche nella disciplina della cedolare secca (imposta annua al 21 o al 19% sui canoni d'affitto). Nel caso delle sublocazioni non è possibile applicare la nuova cedolare secca con l'aliquota agevolata, ma sono applicabili le norme sanzionatorie per chi non dichiara il contratto di affitto. Chi ha l'appartamento in subaffitto può quindi segnalare il caso all'agenzia delle Entrate e ottenere un contratto d'affitto di 4+4 anni a un canone molto basso, pari al triplo della rendita catastale.

(a cura di Enrico Bronzo,Cristiano Dell'Oste, Luca De Stefani, Michela Finizio, Mauro Meazza)

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