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Questo articolo è stato pubblicato il 05 settembre 2011 alle ore 08:38.

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La previdenza sta vivendo un momento particolare. Alcune riforme vengono annunciate ma non sono realizzate; altre sono approvate ma non fanno in tempo ad andare in Gazzetta Ufficiale che sono subito ridiscusse e modificate.

L'effetto complessivo di questo approccio altalenante è una grande confusione. Diventa difficile per chiunque, anche per gli operatori più esperti, comporre i pezzi di un puzzle così complicato. Proviamo a mettere ordine, elencando le novità scaturite dalle due manovre d'estate. Con un'avvertenza: la seconda manovra non è stata ancora convertita in legge, e quindi le novità contenute nel maxi-emendamento di giovedì, di cui pure teniamo conto nella ricostruzione, potrebbero cambiare.

Vecchiaia delle donne
L'età di accesso alle pensioni di vecchiaia per le pensioni del settore privato è cambiata due volte nel corso dell'ultimo mese. Dopo che la manovra di luglio aveva introdotto un meccanismo di crescita graduale del requisito anagrafico fino ai 65 anni a partire dal 2020, la manovra di agosto ha anticipato la data di decorrenza della nuova disciplina al 2016; la fine di questo percorso di crescita è fissata al 2028, quando l'età di vecchiaia delle donne del settore privato si stabilizza a 65 anni. Questi numeri sono provvisori: con il meccanismo di adeguamento automatico dell'età pensionabile alla speranza di vita, potranno crescere ogni volta che aumenta l'età media (alla prima scadenza del 2013, si applicherà un primo aumento di 3 mesi).

Perequazione automatica
La manovra di luglio ha bloccato la perequazione delle pensioni, con un meccanismo cambiato più volte. La versione attualmente vigente prevede una doppia regola. Per le pensioni che non superano cinque volte il trattamento minimo Inps (circa 2.300 euro), la rivalutazione è riconosciuta al 100% per la quota di pensione fino a tre volte il trattamento minimo Inps (circa 1.400 euro), e nella misura del 90% per la quota compresa tra tre e cinque volte il predetto minimo Inps (tra circa 1.400 euro e 2.300 euro). Invece, per le pensioni il cui importo supera cinque volte il trattamento minimo Inps, la rivoluzione si applica al 70% per gli importi fino a tre volte il trattamento minimo Inps (circa 1.400 euro), mentre non si riconosce alcuna rivalutazione per gli importi superiori ai 1.400. Dal 1° gennaio 2014, salvo interventi futuri, riprenderà la disciplina ordinaria, senza diritto di recuperare gli importi bloccati nel 2012-2013.

Requisiti e speranze di vita
Il sistema introdotto dalla manovra d'estate dello scorso anno (legge 122/2010) garantisce un adeguamento permanente dei requisiti pensionistici: ogni tre anni l'Istat certifica le speranze di vita e, se crescono, automaticamente crescono i requisiti anagrafici per le pensioni di vecchiaia e di anzianità. Il sistema doveva entrare in vigore nel 2015, ma la data è stata anticipata al 1° gennaio 2013 (quando ci sarà un primo incremento di tre mesi).

Contributo di solidarietà
La manovra di luglio ha introdotto una trattenuta secca che si applica sulle pensioni più alte, che trova l'unica (ed esplicita) giustificazione nelle esigenze di finanza pubblica. Sono previsti 3 scaglioni di pensione: fino a 90mila euro lordi non si applica alcuna trattenuta; tra 90mila e 150mila euro lordi si applica una trattenuta del 5%; per lo scaglione successivo, la trattenuta sale al 10%. Era stato introdotto anche per i redditi privati, ma è destinato a essere eliminato.

Con 40 anni di contributi
Il trattamento è finito nell'occhio del ciclone perché subiva la stretta sui riscatti del periodo di laurea e del servizio militare. Tale misura non è passata, e quindi le novità in materia si fermano a quelle di luglio. Con tale manovra è stato previsto che le persone che vanno in pensione con 40 anni di contributi, e quindi non devono rispettare alcun requisito anagrafico, sono soggette a finestre più lunghe rispetto agli altri pensionati (12 mesi per i dipendenti e 18 per gli autonomi e i parasubordinati). Per chi matura i requisiti nel 2012, la finestra slitta di un mese, di due per chi matura il diritto nel 2013, e di tre per le pensioni maturate dal 1° gennaio 2014.

Scuola e reversibilità
La manovra di agosto fissa la data di accesso al trattamento pensionistico del personale della scuola all'inizio dell'anno scolastico (o dell'anno accademico) successivo a quello di maturazione del requisito.
Infine viene ridotta la pensione del coniuge superstite nel caso in cui l'altro coniuge avesse più di 70 e la differenza di età tra i coniugi fosse superiore a venti anni. La riduzione è del 10% per ogni di matrimonio mancante rispetto al numero di dieci. La disposizione non si applica in caso di presenza di figli di minore età, studenti ovvero inabili.

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