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Questo articolo è stato pubblicato il 21 gennaio 2012 alle ore 17:06.

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Nella bozza del Dl sulle liberalizzazioni l'articolo 6 è dedicato a un importante correttivo al Dlgs 206/2005, che estende l'ammissibilità della class action, l'azione condotta collettivamente dai consumatori e dalle loro associazioni.

Sostituendo la parola «identica» con «del tutto omogenea» all'articolo 140 bis, comma 2, lettera a) del Dlgs 206/2005 le regole cambiano: infatti, dopo l'entrata in vigore del Dl sarà possibile tutelare con una class action «i diritti contrattuali di una pluralità di consumatori e utenti che versano, nei confronti di una stessa impresa, in situazione omogenea, inclusi i diritti relativi a contratti stipulati ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile».

Il problema della formulazione ancora in vigore è che le situazioni dei consumatori non sono praticamente mai identiche: il requisito dell'identità del diritto, come spiega la stessa relazione illustrativa al Dl, a un'interpretazione rigorosa può rivelarsi, nei fatti, «di ardua configurabilità». Nella relazione viene fatto l'esempio di una banca d'affari: ogni consumatore, per il solo fatto di aver sottoscritto somme diverse, non potrebbe essere tutelato con una class action perché non titolare «di una situazione giuridica unica e irripetibile». Certo l'espressione «del tutto omogenea» andrà riempita di contenuti e quindi non sono da escludersi diversi orientamenti in sede giurisdizionale sulla concreta ammissibilità. Ma la modifica rappresenta comunque un miglioramento

(Sa. Fo.)


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