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Questo articolo è stato pubblicato il 06 marzo 2012 alle ore 15:54.

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Il dirittura d'arrivo il disegno di legge costituzionale che mira a introdurre nella Costituzione il pareggio di bilancio, cioè il principio dell'equilibrio delle entrate e delle spese. Terzo via libera, dopo la prima lettura a Montecitorio e palazzo Madama, da parte dell'Aula della Camera al disegno di legge costituzionale: i voti a favore sono stati 489, i voti contrari 3, le astensioni 19. Il provvedimento - già approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati, il 30 novembre 2011, e dal Senato della Repubblica, il 15 dicembre 2011 - torna ora al Senato per il via libera definitivo.

Due distinte deliberazioni per le leggi costituzionali
L'articolo 138 della Carta prevede che le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali debbano essere approvate a maggioranza assoluta da ciascun ramo del Parlamento con due distinte deliberazioni, tra le quali devono intercorrere almeno tre mesi. Sei articoli in tutto, per inserire nella Carta Costituzionale regole di taglio europeo sul pareggio di bilancio. Le nuove disposizioni costituzionali si applicano dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014. Ecco, voce per voce, il contenuto del provvedimento costituzionale.

Applicazione delle nuove disposizioni (articolo 6). Le disposizioni della proposta di legge costituzionale si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014.

Armonizzazione dei bilanci pubblici (articolo 3). L'articolo modifica l'articolo 117, secondo e terzo comma, della Costituzione, attribuendo la materia «armonizzazione dei bilanci pubblici» alla competenza legislativa esclusiva statale e non più – come nel riparto vigente – alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni

Equilibrio dei bilanci (articolo 4). Modificato l'articolo 119, primo e sesto comma, della Costituzione. In particolare, il periodo aggiunto alla fine del primo comma dell'articolo 119 – che nel testo vigente fissa il principio dell'autonomia finanziaria (di entrata e di spesa) delle autonomie territoriali – introduce due nuovi elementi: in primo luogo, condiziona detta autonomia al «rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci»; in secondo luogo, prescrive che le autonomie territoriali concorrano «ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea». Il principio del «pareggio di bilancio» viene così riferito alla singola autonomia territoriale («nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci»), anche se, con il nuovo sesto comma dell'articolo 119, assume rilievo l'equilibrio complessivo dell'aggregato regionale degli enti locali. Il periodo aggiunto alla fine del sesto comma, secondo periodo, dell'articolo 119 – che nel testo vigente consente l'indebitamento delle autonomie territoriali «solo per finanziare spese di investimento» – introduce, infatti, due ulteriori condizioni all'indebitamento delle autonomie territoriali: in primo luogo, richiede «la contestuale definizione di piani di ammortamento»; in secondo luogo, impone che «per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio».

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