Storia dell'articolo

Chiudi

Questo articolo è stato pubblicato il 06 marzo 2012 alle ore 15:54.

My24

Equilibrio di bilancio e sostenibilità del debito pubblico in tutte le amministrazioni dello Stato (articolo 2). Modificato articolo 97 della Costituzione: le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico. La modifica ha la funzione di generalizzare l'obbligo di equilibrio di bilancio, rendendolo valido per tutte le pubbliche amministrazioni della Repubblica.

Legge di contabilità: verifiche (articolo 5). L'articolo 5 non modifica la Costituzione. Il comma 1 affida alla «legge di cui all'articolo 81, sesto comma, della Costituzione» – ossia alla legge di contabilità oggetto di approvazione a maggioranza qualificata – la disciplina, per il complesso delle pubbliche amministrazioni, di numerosi temi, elencati nei primi due commi dell'articolo. Individua, tra i contenuti di tale legge, la disciplina delle verifiche, preventive e consuntive, sugli andamenti di finanza pubblica. Prevede che la legge disciplini l'accertamento delle cause degli scostamenti rispetto alle previsioni. Detti scostamenti dovranno essere analizzati distintamente a seconda che essi siano dovuti all'andamento del ciclo economico, all'inefficacia degli interventi o ad eventi eccezionali.
L'ammontare complessivo di tali scostamenti di segno negativo assume rilievo al fine dell'adozione di misure di correzione secondo quanto stabilito dalla successiva lettera c), che disciplina l'ipotesi in cui, al verificarsi di tali scostamenti, sorga la necessità di procedere con misure di correzione dei conti pubblici. La legge dovrà individuare il limite massimo degli scostamenti negativi cumulati di cui alla precedente lettera b) e corretti per il ciclo economico rispetto al prodotto interno lordo, al superamento del quale si richiede l'adozione degli interventi di correzione.
La lettera d) esplicita gli «eventi eccezionali» che consentono di ricorrere all'indebitamento. Il testo demanda alla legge a procedura rafforzata la definizione delle fattispecie, che vengono a configurarsi quali eventi eccezionali: gravi recessioni economiche; crisi finanziarie; gravi calamità naturali. La lettera e) demanda alla legge di contabilità l'introduzione di regole sulla spesa finalizzate a consentire la salvaguardia degli equilibri di bilancio e la riduzione del rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lordo nel lungo periodo, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica. La lettera f) prevede che sia disciplinata l'istituzione presso le Camere, nel rispetto della relativa autonomia costituzionale, di un organismo indipendente al quale vanno attribuiti compiti di analisi e verifica degli andamenti di finanza pubblica e di valutazione dell'osservanza delle regole di bilancio. La lettera g) concerne il tema della garanzia dei diritti fondamentali e della solidarietà «verticale» tra lo Stato e i livelli di governo territoriale. In particolare – con riferimento al contenuto della legge di contabilità «rinforzata» – la disposizione dispone che questa disciplini le modalità con cui lo Stato concorre ad assicurare il finanziamento da parte delle autonomie territoriali («gli altri livelli di governo») dei «livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali inerenti ai diritti civili e sociali». Ciò avviene in due ipotesi: da una parte nelle fasi avverse del ciclo economico, e, dall'altra parte, nelle gravi recessioni economiche, nelle crisi finanziarie e nelle gravi calamità naturali, ossia negli eventi eccezionali per i quali la precedente lettera d) consente allo Stato il ricorso all'indebitamento non limitato a tenere conto degli effetti del ciclo economico e il superamento del limite massimo che consente interventi correttivi. Le ipotesi di finanziamento statale possono realizzarsi «anche in deroga all'articolo 119 della Costituzione». Il comma 2 dell'articolo 5 elenca, nelle lettere da a) a c), tre ulteriori temi che la legge «rafforzata» di contabilità dovrà disciplinare. Il primo ambito, individuato dalla lettera a), è quello del «contenuto della legge di bilancio statale», mentre gli altri due sono temi inerenti al sistema delle autonomie territoriali, vale a dire la facoltà dei diversi enti territoriali di ricorrere all'indebitamento, ai sensi dell'articolo 119, sesto comma, secondo periodo, della Costituzione, come modificato dall'articolo 4 del disegno di legge in esame (lettera b) e le modalità attraverso le quali i medesimi enti concorrono alla sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni (lettera c). La legge di contabilità «rafforzata» è approvata entro il 28 febbraio 2013. Le Camere esercitano la funzione di controllo sulla finanza pubblica, con particolare riferimento all'equilibrio tra entrate e spese, nonché alla qualità e all'efficacia della spesa delle pubbliche amministrazioni, secondo modalità stabilite dai rispettivi regolamenti.

Obbligo di equilibrio tra entrate e spese (articolo 1). Viene interamente sostituito l'articolo 81 della Costituzione, il quale – insieme con l'articolo 119, per quanto riguarda Comuni, Province, Città Metropolitane e Regioni, nonché con altre disposizioni quali quelle contenute negli articoli 41, 43 e 45 – detta i principi costituzionali sulla finanza pubblica e sulla formazione del bilancio, i quali concorrono a definire la disciplina costituzionale dei rapporti economici. Il primo comma pone l'obbligo per lo Stato di assicurare per il proprio bilancio «l'equilibrio tra le entrate e le spese» tenendo conto «delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico». Il secondo comma si occupa delle possibili deroghe alla regola generale – sancita dal primo comma – dell'equilibrio tra le entrate e le spese, stabilendo che il ricorso all'indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali. Eventi eccezionali che possono consistere in gravi recessioni economiche, crisi finanziarie e gravi calamità naturali. Il ricorso all'indebitamento deve comunque essere accompagnato dalla definizione di un percorso di rientro. Il terzo comma ricorda l'obbligo di copertura finanziaria delle leggi: ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri deve provvedere ai mezzi per farvi fronte. Il quarto comma stabilisce che le Camere ogni anno approvano con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo. Il quinto comma consente l'esercizio provvisorio del bilancio, disponendo che esso non possa essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi. Il sesto comma reca una norma con la quale viene demandato a una legge ad hoc – oggetto di approvazione a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera – il compito di stabilire il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri per assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni, nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale.

Shopping24

Dai nostri archivi