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Questo articolo è stato pubblicato il 25 marzo 2012 alle ore 19:07.

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Tutti i lavoratori che rientrano nell'ambito di applicazione della nuova indennità Aspi avranno l'obbligo di contribuzione, così determinato: - aliquota dell'1,31% per i lavoratori a tempo indeterminato (pari all'attuale aliquota di copertura dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria); - aliquota aggiuntiva del 1,4% per i lavoratori non a tempo indeterminato. L'aliquota aggiuntiva non si applicherà ai lavoratori assunti in sostituzione di altri lavoratori. Esclusi dall'applicazione della contribuzione addizionale i lavoratori stagionali e gli apprendisti. Quanto ai lavoratori in somministrazione a tempo determinato, l'aliquota aggiuntiva dell'1,4% sarà compensata da una riduzione di pari importo dell'aliquota prevista dall'articolo 12, comma 1, Dlgs 276/2003 che alimenta i fondi per percorsi di qualificazione e previdenza degli stessi lavoratori in somministrazione. In caso di trasformazione del contratto in contratto a tempo indeterminato, si avrà una restituzione pari all'aliquota aggiuntiva versata, con un massimp di 6 mensilità. La restituzione avviene al superamento del periodo di prova, ove previsto. La riforma introduce anche un contributo di licenziamento da versare all'Inps all'atto del licenziamento (solo per rapporti a tempo indeterminato), pari a 0,5 mensilità di indennità ogni 12 mensilità di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni (compresi i periodi di lavoro a termine). Tale contributo si applica anche agli apprendisti nei casi diversi da dimissioni (si applica anche nel caso di recesso alla fine del periodo di apprendistato). Il contributo di licenziamento sostituirà tre aliquote oggi a carico del datore di lavoro: disoccupazione involontaria (1,31%); aliquota aggiuntiva per la disoccupazione nel settore edile (0,80%); e mobilità (0,30 per cento).

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