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Questo articolo è stato pubblicato il 25 marzo 2012 alle ore 19:11.

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Su questo fronte, la riforma punta a razionalizzazione l'istituto per evitare che siano utilizzati impropriamente al posto dei contratti di lavoro subordinato. Da qui, l'obbligo per il datore di definire in maniera più dettagliata il "progetto" (stop alla mera riproposizione dell'oggetto sociale dell'impresa committente), che non potrà, in linea di massima, riguardare mansioni meramente esecutive o ripetitive. Se l'attività del collaboratore a progetto è analoga a quella svolta da lavoratori dipendenti dell'impresa committente la riforma introduce una presunzione relativa in merito al carattere subordinato della collaborazione, fatte salve le prestazioni di elevata professionalità. Stop anche alla possibilità di prevedere nel contratto clausole individuali che consentano il recesso del committente prima della scadenza o del completamento del progetto. Nel caso il collaboratore si riveli incapace a concludere il progetto, il datore potrà sempre recedere per giusta causa, o per cessazione dell'attività connessa al progetto è inerente.

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