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Questo articolo è stato pubblicato il 25 marzo 2012 alle ore 19:12.

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Per i licenziamenti discriminatori, rimane la piena tutela. Le conseguenze rimangono quelle del testo attuale dell'articolo 18: condanna del datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, qualunque sia il numero dei dipendenti occupati dal predetto, a reintegrare il dipendente nel posto di lavoro e a risarcirlo dei danni retributivi patiti (con un minimo di 5 mensilità di retribuzione), nonché a versare i contributi previdenziali e assistenziali in misura piena. ll dipendente mantiene la facoltà di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione, il pagamento di un'indennità pari a 15 mensilita di retribuzione, la cui richiesta determina la risoluzione del rapporto di lavoro. Lo stesso regime si applica per i licenziamenti disposti nel periodo di materntà, in concomitanza del matrimonio, nonché disposti per motivo illecito ai sensi dell'articolo 1345 del codice civile.

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