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Questo articolo è stato pubblicato il 29 marzo 2012 alle ore 10:20.

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Sanità digitale, semplificazione (articolo 47-bis). Nei piani di sanità nazionali e regionali dovrà essere privilegiaia la gestione elettronica delle pratiche cliniche, attraverso il ricorso alla cartella clinica elettronica, e i sistemi di prenotazione elettronica per l'accesso alle strutture da parte dei cittadini, «con la finalità di ottenere vantaggi in termini di accessibilità e contenimento dei costi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

Scia, Segnalazione certificata di inizio attività (articolo 2). La segnalazione certificata di inizio attività (Scia) deve essere corredata dalle attestazioni e asseverazioni dei tecnici abilitati, non più in via generale, ma solo ove previsto dalla normativa vigente.

Scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso Science
Institute (articolo 31-bis). Istituita sperimentalmente, a decorrere dall'a.a. 2013-2014, e per un triennio, la Scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute (Gssi). Successivamente al triennio, la Scuola potrà assumere carattere di stabilità, al verificarsi delle condizioni fissate.

Sistema nazionale di valutazione, potenziamento (articolo 51). Viene affidato all'Invalsi - nelle more della definizione di un sistema organico e integrato di valutazione delle istituzioni scolastiche, dell'università, della ricerca e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica - il coordinamento funzionale del sistema nazionale di valutazione, disponendo che, a tal fine, l'Istituto si avvale, in via sperimentale, dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione. Le
istituzioni scolastiche partecipano, come attività ordinaria d'istituto, alle
rilevazioni nazionali degli apprendimenti degli studenti.

Società per azioni (articolo 35). Disposizioni in materia di controllo societario e di trasferimento e conferimento di funzioni ai magistrati ordinari (sul punto si legga la voce Magistrati ordinari). Modifiche agli articoli 2397 e 2477 del codice civile. Eliminata per le società per azioni la possibilità di nominare un sindaco unico in luogo del collegio sindacale. Relativamente alle società a responsabilità limitata, quando la società deve o vuole dotarsi di un organo di controllo, questo non deve essere necessariamente un sindaco unico; la monocraticità dell'organo di controllo è infatti una regola derogabile attraverso l'atto costitutivo. Il legislatore conferma, inoltre, che se la società a responsabilità limitata si dota di un organo di controllo, allo stesso si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni. C'è una disposizione di interpretazione autentica dell'articolo 6, comma 2, del Dl 78/2010, con il quale è stata resa onorifica la partecipazione agli organi collegiali degli enti che ricevono contributi a carico della finanza pubblica, nonché la titolarità degli organi medesimi, e, nel contempo, si è stabilito che tale partecipazione o titolarità possano dar luogo solo al rimborso delle spese sostenute (ove previsto dalla normativa vigente) e che gli eventuali gettoni di presenza (anche essi solo se già previsti) non debbano superare l'importo di 30 euro per seduta giornaliera. la norma si applica a tutti gli enti che ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, ad eccezione dei seguenti: enti previsti nominativamente dal Dlgs 300/1999; enti previsti nominativamente dal Dlgs 165/2001; università nonché enti e Fondazioni di ricerca e organismi equiparati; camere di commercio; enti del servizio sanitario nazionale; enti indicati nella tabella C della legge finanziaria; enti previdenziali e assistenziali nazionali; Onlus e associazioni di promozione sociale; enti pubblici economici individuati con decreto del ministero dell'Economia e delle finanze; società. Il carattere onorifico non si applica agli organi costituiti dai collegi dei revisori dei conti e sindacali, nonché dai revisori dei conti.

Somministrazione temporanea di alimenti e bevande, semplificazione (articolo 41). Disposizioni che semplificano l'esercizio dell'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari. Tale attività: è avviata previa segnalazione certificata di inizio attività (Scia) priva di dichiarazioni asseverate ai sensi dell'articolo 19 della legge 241/1990; non è soggetta al possesso dei requisiti previsti dall'articolo 71, comma 6, del Dlgs 59/2010, di attuazione della "direttiva servizi".

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