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Questo articolo è stato pubblicato il 10 aprile 2012 alle ore 10:46.
L'ultima modifica è del 10 aprile 2012 alle ore 10:45.
Gli investitori esteri sono in genere presenti in Indonesia con una società di diritto locale (subsidiary); le sedi secondarie o le semplici unità locali di società estere (branch) sono consentite solo per i lavori di costruzione, per la ricerca di petrolio e gas e per i servizi bancari. Una branch, ai fini fiscali, costituisce stabile organizzazione (in Indonesia) della società estera, con il conseguente diritto da parte del fisco locale di applicare le imposte sul reddito prodotto nel Paese.
Le società di diritto indonesiano sono assoggettate all'imposta sul reddito ovunque prodotto (world wide principle), mentre le stabili organizzazioni di soggetti esteri sottostanno all'imposta solo sul reddito di fonte indonesiana.
Il reddito viene determinato quale differenza tra i ricavi e i costi (deducibili).
L'imposta sul reddito viene applicata con aliquota del 25% al reddito prodotto dalle società di diritto locale e a quello prodotto dalle stabili organizzazioni indonesiane di società estere. Per le società di diritto locale aventi ricavi non superiori a 50 miliardi di rupie (circa 4,1 milioni di euro) è prevista la riduzione a metà dell'aliquota sino a un reddito lordo non superiore a 4,8 milioni di rupie (circa 0,4 milioni di euro).
Le perdite sono riportabili in avanti per i 5 anni successivi (il limite viene esteso a 10 anni per le imprese di alcuni settori industriali e per quelle localizzate in aree disagiate). Non è ammesso il riporto all'indietro.
Nel caso in cui la società indonesiana possegga redditi di fonte estera, è abilitata a detrarre dall'imposta le eventuali tasse sul medesimo reddito pagate all'estero, il tutto nei limiti dell'imposta indonesiana gravante sul reddito estero.
Nel caso di rapporti fra unità operative dislocate in Paesi diversi e facenti parte dello stesso gruppo societario, occorre rispettare le regole indonesiane in tema di transfer pricing (arm's lenght principle), in linea con le linee guida Ocse.
È previsto un regime agevolato per le nuove iniziative industriali avviate in settori prioritari o in zone disagiate: da 5 a 10 anni di esenzione dalle imposte sui redditi, con riduzione dell'aliquota a metà nei due anni successivi; è possibile la proroga del periodo agevolato. Sono previste anche altre forme di incentivazione, come crediti d'imposta, ammortamenti accelerati.
La normativa indonesiana prevede l'applicazione di ritenute alla fonte su alcune tipologie di redditi corrisposti a soggetti esteri; tenuto conto di quanto previsto dall'accordo contro la doppia imposizione tra l'Italia e l'Indonesia del 18 febbraio 1990, è possibile delineare il seguente quadro di sintesi:
- sui dividendi è prevista l'applicazione di una ritenuta del 20%; l'accordo con l'Italia prevede che la ritenuta così applicata non può eccedere il 10% dell'ammontare lordo dei dividendi se la persona che li percepisce è una società di capitali che detiene direttamente almeno il 25% del capitale della società che paga i dividendi; negli altri casi la ritenuta non può superare il 15% dell'ammontare lordo dei dividendi;
- sugli interessi è prevista una ritenuta del 20%; l'accordo con l'Italia prevede che la ritenuta così applicata non possa superare il 10% dell'ammontare lordo dell'interesse;
- sui canoni (royalties) è prevista una ritenuta del 20%; l'accordo con l'Italia prevede che la ritenuta così applicata non possa superare il 10% dell'ammontare lordo dei canoni relativi a compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso, o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico; negli altri casi la ritenuta non può superare il 15% dell'ammontare lordo dei canoni;
- sui servizi di assistenza tecnica è prevista una ritenuta del 20%; l'accordo con l'Italia non limita il potere impositivo del Paese della fonte.
È poi prevista la branch remittance tax nella misura del 20% dell'utile trasmesso alla casa madre estera dalla stabile organizzazione indonesiana; l'accordo con l'Italia prevede che tale imposta supplementare non possa superare il 12% dell'utile netto.
Non esiste un'imposta statale sul patrimonio. Esiste l'imposta di registro concernente gli atti che vengono depositati presso la competenti autorità locali.
A livello locale è prevista l'applicazione di un'imposta sugli immobili, basata sul valore degli stessi (0,3% del valore venale).
Il Paese nel 1984 ha introdotto nel proprio ordinamento un'imposta del genere Iva che viene applicata con un'aliquota ordinaria del 10 per cento.
*Interprofessional Network
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