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Questo articolo è stato pubblicato il 16 aprile 2012 alle ore 16:53.

Dopo l'Irpeg, l'imposta proporzionale sul reddito delle persone giuridiche, e l'Ires, l'imposta (proporzionale e personale con aliquota del 27,5%) sul reddito delle società, che ha preso il suo posto a partire dal 1° gennaio 2004, è il momento dell'Iri. Ovvero, la nuova imposta sul reddito imprenditoriale, tassa prevista dall'atteso disegno di legge - all'ordine del giorno del Consiglio dei ministri di oggi - che delega al Governo una complessiva revisione del nostro sistema fiscale.

Irap confermata
Niente cambia invece per quanto riguarda l'Irap, imposta regionale sulle attività produttive. Lo stesso ddl non prevede infatti la soppressione dell'Irap né una modifica alle aliquote Irpef. «La vecchia delega - si legge nella relazione illustrativa della riforma fiscale - conteneva l'indicazione, nel medio-lungo periodo, della soppressione dell'Irap». Questa indicazione - sottolinea l'Esecutivo - «oltre ad apparire contraddittoria con le esigenze di risanamento delle finanze pubbliche e con la politica di rigore finanziario impostata dall'attuale Governo, aprirebbe un problema molto serio di reperimento delle entrate alternative (il gettito dell'Irap é dell'ordine dei 35 miliardi di euro) e di finanziamento delle Regioni (cui compete il tributo)». Quanto all'Irpef, sempre la la vecchia delega fiscale «proponeva un'Irpef a tre aliquote (pari a 20, 30 e 40 per cento) senza indicare i limiti degli scaglioni e quindi con effetti redistributivi e di gettito del tutto indeterminati. Si ritiene preferibile non ripresentare questo aspetto della delega, e limitarsi a indicare la volontà di concentrare le risorse che si renderanno disponibili in un apposito Fondo destinato a finanziare i futuri sgravi fiscali».

Una sola tassa per le imprese
Al Capo III della delega, che disciplina i criteri per la «revisione della tassazione in funzione della crescita, dell'internazionalizzazione delle imprese e della tutela dell'ambiente», l'articolo 12 regola dunque la ridefinizione dell'imposizione sui redditi secondo un semplice principio: separare la tassazione dell'impresa da quella dell'imprenditore o del professionista, introducendo una sola tassa per le imprese a prescindere dalla loro forma sociale. L'obiettivo è quello di sostituire l'attuale Ires con l'Iri, che verrà applicata a tutte le attività di impresa (o professionali) nel caso in cui il reddito che l'imprenditore o il professionista percepiscono dall'impresa o dallo studio professionale quale remunerazione per il proprio lavoro viene assoggettato all'Irpef, che mantiene la sua progressività.

Incentivo ad investire in azienda
In altre parole, l'Iri - con probabile aliquota al 27,5%, in linea con l'Ires attuale, si applicherà solo al reddito d'impresa o di studio mentre gli utili prelevati dal titolare o dai soci continueranno a essere soggetti alle aliquote progressive dell'Irpef, in modo da incentivare chi decide di investire i proventi nell'azienda o nello studio rafforzandone il patrimonio. La trasformazione dell'Ires in Iri (ipotesi, peraltro non nuove: già prevista dalla Finanziaria 2008, è di fatto "scaduta" senza effetti per mancanza del decreto attuativo) costituisce quindi per il Governo «una innovazione di tipo strutturale, con effetti di ampio respiro sul sistema di tassazione e sulla sua percezione da parte dei contribuenti».

I vantaggi attesi
Molti i vantaggi che il Governo conta di trarre dall'introduzione dell'Iri e la revisione dei redditi d'impresa individuali. La relazione di accompagnamento sottolinea come gli utili non distribuiti verranno «tassati sempre all'aliquota dell'imposta societaria, generalmente inferiore all'aliquota marginale massima dell'imposta personale. Ciò favorisce la patrimonializzazione delle piccole imprese, mentre resta "penalizzata" la distribuzione di compensi all'imprenditore e ai soci». Da non sottovalutare poi la valorizzazione del contributo lavorativo dell'imprenditore all'azienda: «scindendo il reddito dell'impresa (studio) da quello dell'imprenditore (professionista) diviene possibile sgravare in modo sostanziale e percepibile il reddito reinvestito nell'impresa (studio) e di mantenere invece una tassazione analoga a quella degli altri redditi da lavoro (dipendente o da pensione) sulla parte di reddito che l'imprenditore (professionista) ritrae dall'azienda (studio) per soddisfare i bisogni suoi e della sua famiglia». In buona sostanza, «mentre si mantiene un'equità orizzontale in Irpef sui redditi personali dei diversi tipi di lavoro (dipendente, autonomo, imprenditoriale) si riconosce, concedendo un carico fiscale ridotto in Ires, l'utilità sociale della patrimonializzazione e dell'investimento nell'azienda (studio)».

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