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Questo articolo è stato pubblicato il 05 maggio 2012 alle ore 10:58.

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Scattano le agevolazioni per il rimpatrio dei cervelli in fuga all'estero (oltre 27mila all'anno). L'Agenzia delle Entrate ha diffuso una circolare che fa chiarezza sull'applicazione di norme che, contenute in più decreti, impedivano di fatto il reale utilizzo degli incentivi per il rientro dei lavoratori. Gli incentivi - tassabili dal 20% al 30% dei «redditi di lavoro dipendente, d'impresa e di lavoro autonomo» per un periodo di cinque anni dal 2011 al 2015 - sono riservati ai cittadini Ue che abbiano «maturato esperienze culturali e professionali all'estero» e che scelgano «di tornare nel nostro Paese». L'agevolazione è applicabile dal 28 gennaio 2011 e vale anche per i Co.co.co.

Agevolazioni, istruzioni per l'uso
Dal Fisco arrivano dunque le Linee guida per incentivare il rientro nel Belpaese dei nostri cervelloni costretti a cercare opportunità e carriera all'estero. Con la circolare 14/E, diffusa oggi, l'Agenzia provvede a spiegare requisiti minimi dei candidati ai benefici, gli adempimenti del datore di lavoro e le procedure applicative dell'agevolazione, che consiste in sintesi in una tassazione particolarmente scontata. I redditi da lavoro dipendente, i redditi d'impresa e i redditi di lavoro autonomo percepiti dai beneficiari concorreranno infatti alla formazione della base imponibile Irpef in misura assai ridotta: del 20% o del 30%, rispettivamente per le donne e per gli uomini.

Caratteristiche dei destinatari
La circolare fa poi chiarezza sulle modalità applicative della normativa che disciplina le agevolazione per il rientro, individuando innanzitutto i destinatari: i cittadini Ue nati dopo il 1° gennaio 1969, assunti o che abbiano avviato un'attività d'impresa o di lavoro autonomo in Italia, dove devono aver trasferito il proprio domicilio e la residenza entro 3 mesi dall'assunzione o dall'avvio dell'attività. La circolare sottolinea che il termine «assunzione» "assorbe" non solo le attività di lavoro dipendente, ma anche quelle che per il Fisco producono redditi assimilati. Per fare un esempio, l'agevolazione potrà essere applicata anche sui redditi di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto, così come sulle somme ricevute a titolo di borse di studio.

Agevolazioni a decorrere dal 28 gennaio 2011
Potranno beneficiare degli incentivi anche i cittadini dell'Ue, nati dopo il 1° gennaio 1969, che abbiano maturato i requisiti a partire dal 20 gennaio 2009 e che, in seguito, siano stati assunti o abbiano avviato un'attività di lavoro autonomo o d'impresa in Italia, fermo restando che le agevolazioni decorrono dal 28 gennaio 2011, ossia dalla data da cui è in vigore la norma di favore. Ammessi al beneficio i lavoratori che abbiano trasferito residenza e domicilio in Italia anche prima dell'assunzione o dell'avvio dell'attività, purché il trasferimento sia funzionale ad essa, ossia, come spiega la circolare, avvenga nei tre mesi che ne precedono l'inizio.

Cosa devono fare i datori di lavoro
Entro il 31 maggio prossimo i sostituti d'imposta dovranno rilasciare un nuovo Cud per l'anno 2011 ai lavoratori interessati che, in possesso dei requisiti, richiedano l'applicazione del beneficio per lo stesso anno. In via residuale è possibile richiedere il rimborso a un Ufficio territoriale dell'Agenzia, allegando la documentazione che provi la sussistenza dei presupposti per ottenere l'agevolazione. A partire dall'anno d'imposta 2012, è comunque consentito al lavoratore di presentare la richiesta al datore di lavoro anche oltre il termine di tre mesi dall'assunzione. In questo caso, è facoltà del datore di lavoro riconoscere l'applicazione del beneficio.

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