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Questo articolo è stato pubblicato il 03 agosto 2012 alle ore 13:17.

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Il Tar boccia la richiesta di sospensione della radiazione dal mondo dello sport per l'ex direttore generale della Juventus Luciano Moggi al centro delle vicende di Calciopoli: per la III sezione del Tribunale amministrativo del Lazio, la radiazione ha «natura disciplinare», e in quanto tale «rientra nei casi che il giudice delle leggi ha ritenuto sindacabile solo ed esclusivamente dinanzi al giudice sportivo».

Ricorso con richiesta di risarcimento
Corretto dunque il provvedimento di radiazione dell'aprile scorso disposto dall'Alta Corte di Giustizia sportiva che Moggi, nel suo ricorso al giudice amministrativo, aveva chiesto di sospendere per diversi motivi, e per il quale aveva anche presentato una richiesta risarcitoria per danno all'immagine. Tra le ragioni a favore di una sospensione, secondo il ricorrente, il fatto che la sentenza, l'illogicità e contraddittorietà della sentenza, «contraria alla Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo», in quanto «è fin troppo evidente che il trattamento riservato (a Moggi) ha avuto, anche sotto il profilo processuale, carenze gravissime rispetto ai parametri europei, oltreché della giustizia nazionale».

Difetto di giurisdizione
Le richieste di Moggi, sottolinea oggi il Tar nell'ordinanza con cui respinge il ricorso, «esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo, avendo ad oggetto l'espulsione-radiazione del signor Moggi in ambito sportivo della Figc». Agli effetti della dichiarazione di difetto assoluto di giurisdizione «non rileva la circostanza che Moggi si sia dimesso dall'ordinamento sportivo atteso che la giurisdizione deve radicarsi avendo riguardo alla sola natura ("disciplinare") del provvedimento in contestazione e non tenendo conto dello status del ricorrente e della sua appartenenza o meno all'ordinamento sportivo».

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