Decreto sviluppo, dall'emergenza in Abruzzo alla riqualificazione elettrica dei veicoli: ecco l'Abc in 96 voci
di Nicoletta Cottone e Claudio Tucci
3. B - Biocarburanti

Biocarburanti, disposizioni per la gestione e la contabilizzazione (articolo 34). Viene permesso ai produttori di biocarburanti nazionali e comunitari di attuare le modificazioni tecnologiche necessarie alla produzione dei biocarburanti di seconda generazione (da materie cellulosiche e lignocellulosiche e alghe), e per un periodo di tempo limitato al 31 dicembre 2014, in correlazione alla prevista revisione della direttiva 2009/28/Ce sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.
In tema di premialità doppia, di cui usufruiscono determinate categorie di materie prime, rifiuti e sottoprodotti utilizzate per la produzione di biocarburanti viene chiarita meglio la definizione di "rifiuti e sottoprodotti" che possono essere utilizzati a tal fine. Si prevede un'entrata in vigore dilazionata al 31 ottobre 2012, si rende esclusivo l'elenco dei sottoprodotti utilizzabili a partire dal 1° novembre 2012 (elenco modificabile con un decreto interministeriale) e si fissa un tetto del 20% alla possibilità per gli operatori petroliferi di coprire l'obbligo di miscelazione dei biocarburanti attraverso l'impiego di rifiuti e sottoprodotti.
Si attribuiscono poi, a partire dal 1° gennaio 2013, al ministero dello Sviluppo economico le competenze operative e gestionali in materia di biocarburanti che sono svolte fino al 31 dicembre 2012 dal ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali. Anche il regime dei controlli è razionalizzato e si prevede il coordinamento tra il Gestore dei servizi energetici Spa con l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. In capo al ministero dello Sviluppo economico passa la competenza a rilasciare l'autorizzazione a tutti i soggetti che intendono importare biocarburanti prodotti in Paesi non appartenenti all'Unione Europea, d'intesa con il ministero dell'Ambiente e sentita l'Agenzia delle Dogane. Il controllo e la tracciabilità delle importazioni consentiranno di ripristinare condizioni di mercato concorrenziale in linea con i principi nazionali, comunitari e internazionali di libero mercato.
La procedura autorizzativa sarà svolta dai due dicasteri nell'ambito delle ordinarie risorse di personale e finanziarie, come indicato dalla clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 6. Si precisa che l'istanza possa essere redatta anche in lingua inglese, oltre che in lingua italiana. La base di calcolo in termini di potere calorifico inferiore - di biocarburanti non presenti nel decreto 110/2008 e che il mercato e l'innovazione tecnologica ha reso disponibile negli ultimi anni - potrà essere variata mediante decreti del ministro dello Sviluppo economico (di concerto con altri quattro ministeri).
Entro 90 giorni l'Aeeg definirà le modalità per la selezione, previa analisi dei fabbisogni del sistema elettrico effettuata su base territoriale dal gestore della rete, e per la remunerazione dei servizi di flessibilità assicurati dagli impianti di produzione abilitati, in base alle diverse offerte formulate dagli impianti stessi, senza maggiori oneri per prezzi e tariffe dell'energia elettrica.
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