Decreto sviluppo, dall'emergenza in Abruzzo alla riqualificazione elettrica dei veicoli: ecco l'Abc in 96 voci
di Nicoletta Cottone e Claudio Tucci
5. D - Dalle derrate alimentari alle persone indigenti alla durata dei processi

Derrate alimentari alle persone indigenti (articolo 58). Viene istituita presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura un fondo per il finanziamento dei programmi nazionali di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti nel territorio della repubblica Italiana. Le derrate alimentari sono distribuite agli indigenti mediante organizzazioni caritatevoli, conformemente alle modalità previste dal Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007. Con decreto del ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per la Cooperazione internazionale e l'integrazione, viene adottato il programma annuale di distribuzione che identifica le tipologie di prodotto, le organizzazioni caritatevoli beneficiarie. Ad esse si applica una disciplina speciale, per le erogazioni liberali, secondo cui gli operatori della filiera agroalimentare possono destinare all'attuazione del programma annuale derrate alimentari secondo modalità stabilite dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura. Viene poi definito come l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura sia il soggetto responsabile dell'attuazione del programma. l'Agea opera secondo criteri di economicità - per conseguire gli scopi dell'articolo - dando preferenza, a parità di condizioni, alle forniture offerte da organismi rappresentativi di produttori agricoli o imprese di trasformazione dell'Unione Europea.
Diritti consolari, incremento delle tariffe (articolo 41-bis). Incremento della tariffa dei diritti consolari in ragione del 10 per cento. Le maggiori entrate così conseguite vengono destinate a interventi strutturali e informatici a beneficio degli uffici all'estero del ministero degli Affari esteri, e a potenziare i contingenti di impiegati temporanei degli uffici all'estero del Mae. Disposto anche un incremento di 40 unità del contingente di personale destinato al funzionamento delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari italiani nella Repubblica popolare cinese.
Durata dei processi (articolo 55). Si interviene modificando la legge 24 marzo 2001, n. 89, in particolare correggendo la disciplina dei procedimenti relativi alle domande di indennizzo per violazione del termine di durata ragionevole del processo civile e penale. Nel dettaglio, si specifica per ciascun grado di giudizio, quale sia il termine entro il quale la durata del processo non può mai essere dichiarata irragionevole. La norma interviene, quindi, sul contenuto della cd. legge Pinto (legge 24 marzo 2001, n. 89) sia con finalità di razionalizzazione del relativo procedimento presso le corti d'appello che di contenimento della spesa pubblica. Nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati è stato introdotto il comma 2-bis, che interpreta l'articolo 1, comma 1225, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, prevedendo che l'obbligo in capo al Tesoro di procedere comunque ai pagamenti degli indennizzi per la violazione del termine di ragionevole durata del processo sussiste nel caso di pronunce emesse nei suoi confronti e nei confronti della presidenza del Consiglio.
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