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Decreto sviluppo, dall'emergenza in Abruzzo alla riqualificazione elettrica dei veicoli: ecco l'Abc in 96 voci

8. G- Dalle gallerie stradali alla green economy

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Gallerie stradali e ferroviarie (articolo 7). Disposizioni relative alle verifiche antincendio nelle gallerie stradali e ferroviarie. Vengono estese le attività che possono essere svolte dai laboratori autorizzati dal ministero delle Infrastrutture e dei trasporti relativamente alle indagini geotecniche in sito. È stato precisato che resta fermo quanto previsto dall'articolo 53 del Dl 1/2012. Il riferimento sembra riguardare il comma 4 dell'articolo 53, ove viene disposto che non possono essere applicati alla progettazione e costruzione delle nuove gallerie stradali e autostradali nonché agli adeguamenti di quelle esistenti, parametri e standard tecnici e funzionali più stringenti rispetto a quelli previsti dagli accordi e dalle norme dell'Unione Europea. Eliminati dal novero delle attività effettuabili dai laboratori citati al comma 3, le indagini geotecniche in sito, compreso il prelievo dei campioni e le prove in sito. La modifica di fatto riporta la normativa a quella vigente prima dell'emanazione del decreto-legge.

Gare per la distribuzione di gas naturale e nel settore idroelettrico, disciplina (articolo 37). Intervento sulle norme che disciplinano le gare
per la distribuzione gas, contenute nel Dlgs 164/2000: si prevede che alle gare per ambito territoriale sono ammessi tutti i soggetti, con la sola esclusione di quelli che, a livello di gruppo societario, gestiscono al momento della gara servizi pubblici locali in virtù di affidamento diretto o di una procedura non a evidenza pubblica; tale divieto non vale per le società quotate in mercati regolamentati e per le società da queste direttamente o indirettamente controllate, nonché al socio selezionato e alle società a partecipazione mista, pubblica e privata. Viene, inoltre, precisata che la generale disciplina degli ambiti, individuati a livello provinciale dall'articolo 25 del decreto-legge 1/2012, convertito con legge 27/2012, non si applica agli ambiti già determinati per le gare per la distribuzione del gas. Viene prescritto che per le gare per la distribuzione del gas resta fermo l'obbligo di assumere una quota parte del personale del distributore uscente, in deroga alla nuova normativa recata dall'articolo 25 del Dl 1/2012, convertito con legge 27/2012. Modificata la tempistica e i criteri di aggiudicazione delle gare per le concessioni idroelettriche: piuttosto che ridurne la durata a 20 anni (dagli attuali 30), è contemplata la possibilità che la durata delle concessioni per grandi derivazioni idroelettriche salga dai 20 anni previsti dal testo originario a 30 anni, a seconda dell'entità degli investimenti ritenuti necessari. Disciplinato il trasferimento del ramo d'azienda dal concessionario uscente al nuovo aggiudicatario per garantire la continuità gestionale della concessione. È stato precisato che i rapporti giuridici contemplati sono decadenza, rinuncia o termine dell'utenza idroelettrica; dall'altro è chiarito che il rientro degli investimenti effettuati avviene con riferimento al valore di mercato, per i beni materiali diversi da quelli pubblici identificati dall'articolo 25, comma 1, del Testo Unico e non ammortizzati alla scadenza della concessione. In relazione a tale nuova disciplina sono abrogati i commi 489 e 490 dell'articolo 1 della legge 266/2005 (finanziaria 2006). È previsto un decreto ministeriale, d'intesa con la Conferenza permanente, per stabilire i criteri generali per la determinazione e l'aggiornamento da parte delle regioni di valori massimi dei canoni di concessione a uso idroelettrico, secondo criteri di economicità e ragionevolezza. Espunta la previsione del concerto con il decreto del ministro dell'Ambiente. Con lo stesso decreto, sono fissate le modalità mediante le quali le regioni e le province autonome possono destinare una percentuale di valore non inferiore al 20% del canone di concessione pattuito alla riduzione dei costi dell'energia elettrica a beneficio dei clienti finali.

Green economy, misure per lo sviluppo dell'occupazione giovanile (articolo 57). Le disposizioni intervengono sulla destinazione delle risorse del fondo rotativo per il finanziamento delle misure finalizzate all'attuazione del Protocollo di Kyoto, per un verso, modificando il novero dei settori in cui operano i soggetti destinatari dei fondi e, per l'altro, prevedendo che i finanziamenti siano destinati a progetti che devono prevedere l'assunzione a tempo indeterminato di persone con età non superiore a trentacinque anni.

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