Decreto sviluppo, dall'emergenza in Abruzzo alla riqualificazione elettrica dei veicoli: ecco l'Abc in 96 voci
di Nicoletta Cottone e Claudio Tucci
12. P - Da Patrimonio attribuito a comuni, province, città metropolitane e regioni alla pubblicità della Pa
Patrimonio attribuito a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio (articolo 40). L'articolo intende trasferire le miniere di minerali solidi al patrimonio indisponibile delle regioni a statuto ordinario, modificando il Dlgs 85/2010, che le aveva trasferite al patrimonio disponibile delle Province.
Pesca e agricoltura (articolo 59-quater). L'articolo definisce le attività rientranti nella pesca esercitata professionalmente dall'imprenditore ittico, e quelle che possono essere considerate connesse alle prime. Le attività precedentemente qualificate connesse - di imbarco per la "pesca turismo", e di ospitalità per l'esercizio dell'ittiturismo - dovranno ora essere considerate attività rientranti interamente nella pesca professionale. Conseguentemente, vengono definite le attività connesse all'attività di pesca professionale.
Pescatori marittimi, informatizzazione del registo (articolo 59-ter). La norma ha lo scopo di informatizzare il registro dei pescatori, attualmente tenuto in formato cartaceo. Continuano a essere iscritti coloro che esercitano la pesca professionale. Il nuovo "registro elettronico dei pescatori marittimi" - anch'esso tenuto dalle Capitanerie di porto - si pone in rapporto di successione col vecchio registro. Le sole modalità del passaggio sono dettate con decreto del Mipaaf.
Piano nazionale per le città (articolo 12). Disposizioni per la riqualificazione di aree urbane, con particolare riguardo a quelle degradate, attraverso un nuovo strumento operativo, il "Piano nazionale per le città", del quale vengono indicate le modalità operative. Norme per consentire la rilocalizzazione degli interventi del programma straordinario di edilizia residenziale per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata. Fra le novità è stato vietato che ai rappresentanti delle amministrazioni pubbliche nella Cabina di regia venga corrisposto alcun emolumento, indennità o rimborso spese. Prevista la presentazione alle competenti Commissioni parlamentari, da parte del ministro dello Sviluppo economico e delle Infrastrutture e dei Trasporti, di una relazione sull'attività svolta dalla Cabina di regia, che dovrà essere allegata al Def, il Documento di economia e finanza. Tra i criteri per la scelta delle proposte dei contratti di valorizzazione urbana
dei Comuni da parte della Cabina di regia, rientra, inoltre, oltre al miglioramento della qualità urbana e del tessuto socio ambientale, anche il contenimento del consumo di nuovo suolo non edificato.
Porti, autonomia finanziaria (articolo 14). Viene istituito un fondo per interventi infrastrutturali nei porti alimentato, nel limite di 70 milioni di euro annui, con la destinazione, su base annua, dell'uno per cento del gettito dell'Iva e delle accise riscosse nei porti e negli interporti rientranti nelle circoscrizioni delle autorità portuali. Il fondo per gli interventi infrastrutturali nei porti sarà alimentato non con una percentuale pari all'1% dell'Iva complessiva e delle accise riscosse nei porti e negli interporti, ma con una percentuale pari all'1% dell'Iva relativa all'importazione di merci introdotte nel territorio nazionale per il tramite di ciascun porto.
Porti, infrastrutturazione (articolo 15). Viene incluso tra le risorse inizialmente trasferite alle Autorità portuali per interventi infrastrutturali e da revocare in assenza di avvio delle procedure di gara, al fine della riassegnazione ad altri progetti infrastrutturali nel medesimo settore, anche le risorse destinate ad interventi delle Autorità portuali che operino in siti di bonifica di interesse nazionale nei casi in cui i relativi bandi di gara non siano pubblicati alla data di pubblicazione del decreto-legge. La finalità della disposizione, in base alla relazione illustrativa, è quella di destinare ulteriori risorse agli interventi infrastrutturali nel settore portuale. Le risorse revocate saranno prioritariamente destinate anche agli investimenti finalizzati allo sviluppo dei traffici containerizzati.
Project bond, integrazione della disciplina relativa all'emissione di obbligazioni e di titoli di debito da parte delle società di progetto (articolo 1). Viene disciplinato il regime fiscale applicabile alle emissioni obbligazionarie effettuate nei tre anni successivi al 26 giugno 2012 (data di entrata in vigore del decreto in esame) emesse dalle società di progetto per finanziare gli investimenti in infrastrutture o nei servizi di pubblica utilità (project bond). Introdotto un regime fiscale agevolato per gli interessi derivanti dai questi titoli, consistente nell'assimilazione ai titoli di Stato e, dunque, a tassazione sostitutiva con aliquota al 12,5 per cento. Precisati i limiti di deducibilità degli interessi passivi per i project bond. Si introduce un regime agevolato, ai fini delle imposte di registro e ipocatastali, per le garanzie (e le operazioni ad esse correlate) rilasciate in relazione all'emissione di project bond. L'emissione di questi titoli viene consentita anche alle società già operative, per coprire debiti contratti precedentemente sulle infrastrutture esistenti.
Pubblica amministrazione, obbligo di pubblicità mediante Internet (articolo 18). Obbligo di pubblicità mediante la rete internet per pubbliche amministrazioni centrali, regionali e locali e per le aziende speciali e le società in house, sui dati (puntualmente indicati) relativi all'erogazione di vantaggi economici.
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