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Questo articolo è stato pubblicato il 07 dicembre 2012 alle ore 07:14.

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FARMACI
Sopravvive l'obbligo del principio attivo nelle ricette

Si concretizza la mediazione sull'indicazione nella ricetta del medico curante del principio attivo e del nome del farmaco di marca a brevetto scaduto. Il medico che cura per la prima volta un malato cronico o un paziente per un nuovo episodio di una malattia non cronica per il cui trattamento sono disponibili più medicinali equivalenti indicherà nella ricetta del Servizio sanitario nazionale la denominazione del principio attivo contenuto nel farmaco oppure la denominazione di uno specifico medicinale a base dello stesso principio attivo, accompagnato dalla denominazione di quest'ultimo. Insomma il nome del brand potrà esserci, ma la regola resta intatta: le ricette dei medici dovranno comunque, e sempre, contenere l'indicazione del principio attivo. L'indicazione dello specifico medicinale è vincolante per il farmacista sia quando nella ricetta è inserita la clausola di non sostituibilità sia quando il farmaco indicato abbia un prezzo pari a quello di rimborso, fatta comunque salva la diversa richiesta del cliente. Infine, nell'adottare eventuali decisioni basate sull'equivalenza terapeutica fra medicinali contenenti differenti principi attivi, le Regioni si attengono alle motivate e documentate valutazioni espresse dall'Agenzia italiana del farmaco.

INFRASTRUTTURE
Credito di imposta solo per le nuove opere

Addio all'abbassamento della soglia minima per l'ammissibilità del credito di imposta per le opere in project financing (che resta a 500 milioni). Dunque, il passaggio parlamentare del decreto sviluppo non ha portato, come è sembrato potesse verificarsi nel corso dell'iter e come atteso dalle imprese di costruzione, a 100 milioni di euro tale limite. Ora, rimanendo la soglia a 500 milioni, a godere del beneficio fiscale saranno solo le opere faraoniche. Ma non solo, il maxiemendamento prevede inoltre che saranno escluse dall'ammissibilità al credito di imposta le opere già aggiudicate. A costringere alla marcia indietro è stata la Commissione Bilancio del Senato che ha messo il disco rosso per il rischio di un aumento della spesa e della mancanza di copertura, sebbene le procedure prevedano il passaggio obbligato per il rigido filtro del Cipe nell'individuazione delle opere meritevoli del beneficio.

IVA
Nelle crisi debitorie l'imposta non incide sul piano di rientro
Il procedimento per la composizione delle crisi da sovraindebitamento si avvicina alle esigenze del consumatore, cioè del debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni prevalentemente per scopi estranei all'attività imprenditoriale e professionale. Il Dl sviluppo interviene anche sui presupposti di ammissibilità dell'accordo di ristrutturazione del debito stabilendo che i tributi costituenti risorse della Ue, l'Iva e le ritenute operate e non versate non possono essere oggetto di decurtazione nel piano, che può prevedere la sola dilazione dei pagamenti.

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