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Questo articolo è stato pubblicato il 19 dicembre 2012 alle ore 21:27.

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Accanto alle professioni ordinistiche, si sono sviluppate anche in Italia nel corso degli ultimi anni numerose professioni senza il riconoscimento legislativo e che nella quasi totalità dei casi hanno creato autonome associazioni professionali di tipo privatistico. Si tratta delle cosiddette professioni non regolamentate o non protette, diffuse in particolare nel settore dei servizi, ma anche in settori come arti, scienze, servizi alle imprese e cura alla persona. Come ad esempio gli amministratori di condomini, animatori, fisioterapisti, musicoterapeuti, bibliotecari, statistici, esperti in medicine integrate, pubblicitari, consulenti fiscali e tanti altri.

Ecco cosa cambia con il testo di legge approvato oggi dalla Commissione Attività produttive relativo a una nuova disciplina delle "professioni non organizzate in ordini o collegi", a maggiore tutela degli stessi operatori e dei consumatori che possono rivolgersi a professionisti "accreditati". La legge, che dovrà essere ora pubblicata in Gazzetta Ufficiale, riguarda oltre due milioni di professionisti.

Tali professionisti possono ora costituire associazioni professionali, con il fine di valorizzare le competenze degli associati, diffondere tra essi il rispetto di regole deontologiche, favorendo la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza. Tali associazioni hanno natura privatistica, sono fondate su base volontaria, senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva. Esse promuovono la formazione permanente dei propri iscritti, adottano un codice di condotta, vigilano sulla condotta professionale degli associati, definiscono le sanzioni disciplinari da irrogare agli associati per le violazioni del medesimo codice e promuovono forme di garanzia a tutela dell'utente, tra cui l'attivazione di uno sportello di riferimento per il cittadino consumatore.
Le associazioni professionali possono rilasciare ai propri iscritti delle attestazioni su molteplici aspetti (regolare iscrizione del professionista, requisiti e standard qualitativi, possesso della polizza assicurativa, ...) previe le necessarie verifiche, sotto la responsabilità del proprio rappresentante legale, al fine di tutelare i consumatori e di garantire la trasparenza del mercato dei servizi professionali. Tali attestazioni non rappresentano tuttavia requisito necessario per l'esercizio dell'attività professionale. Per i settori di competenza, le medesime associazioni possono promuovere la costituzione di organismi di certificazione della conformità a norme tecniche UNI, accreditati dall'organismo unico nazionale di accreditamento (ACCREDIA), che possono rilasciare, su richiesta del singolo professionista anche non iscritto ad alcuna associazione, il certificato di conformità alla norma tecnica UNI definita per la singola professione.

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