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Questo articolo è stato pubblicato il 10 gennaio 2013 alle ore 07:37.

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Solamente le spese per i beni utilizzati esclusivamente nell'attività d'impresa o in quella professionale sfuggono al redditometro. Per quelle "promiscue" occorrerà, invece, procedere a un necessario adeguamento.

Adeguamento che dovrà essere fatto anche in relazione al reddito dichiarato. Inoltre, il redditometro effettuato nei confronti di imprenditori e autonomi blocca successivi accertamenti presuntivi, come ad esempio, gli studi di settore.

L'applicazione
Sono questi alcuni punti che devono essere necessariamente considerati con riguardo all'applicazione del redditometro nei confronti di chi svolge (anche) un'attività d'impresa o di lavoro autonomo. Il primo punto da cui partire è la previsione dell'articolo 2 del decreto attuativo del redditometro (Dm 24 dicembre 2012), in base alla quale viene stabilito che «non si considerano sostenute dalla persona fisica le spese per i beni e servizi se gli stessi sono relativi esclusivamente ed effettivamente all'attività d'impresa o all'esercizio di arti e professioni, sempre che tale circostanza risulti da idonea documentazione». Si nota che la previsione risulta più stringente rispetto a quella del vecchio redditometro (articolo 3 del Dm 10 settembre 1992) secondo la quale poteva essere dimostrato che un bene veniva «utilizzato nell'esercizio di impresa, arti e professioni e tale circostanza risulti da idonea giustificazione». Adesso, si parla di spese relativamente a beni «esclusivamente ed effettivamente» utilizzati nell'attività. Sotto un profilo sostanziale, tuttavia, non dovrebbe cambiare nulla, visto che, ad esempio, se un certo macchinario risulta strumentale all'attività d'impresa, non potrà certo essere messo in discussione che lo stesso rilevi anche ai fini del redditometro.

I beni promiscui
Piuttosto, la questione è quella dei beni cosiddetti "promiscui", come le autovetture, che verranno in prima battuta "attratte" dai conteggi del redditometro effettuati dall'Agenzia. In questi casi, occorrerà personalizzare i relativi dati (sia relativamente all'"investimento" che in relazione ai "consumi") e tenere conto delle predeterminazioni legali forfettarie dell'inerenza nell'attività stabilite dalla legge (articolo 164 del Tuir: 40%, ora 20%). Difficilmente, si ritiene, gli uffici accetteranno di considerare percentuali più alte (in modo da avere una minore rilevanza ai fini del redditometro) per un più intenso uso del bene nell'attività, in quanto si tratta di percentuali stabilite ex lege.
Sempre per gli imprenditori e gli autonomi, dovrà essere fatta particolare attenzione al fatto che il reddito dichiarato non esprime realmente la effettiva capacità di spesa di questi soggetti rilevante ai fini del redditometro. Il reddito d'impresa, ad esempio, rileva per competenza (e non "per cassa" come gran parte delle spese rilevanti ai fini del redditometro) e tiene conto di una infinita serie di cosiddetti "estrogeni tributari" (le variazioni in aumento e in diminuzione). Per cui è chiaro che si dovrà adeguare il reddito dichiarato a quello effettivamente spendibile, per poi confrontare quest'ultimo con le spese sostenute (circolare Entrate n. 25/E/2012, risposta 8.1).

Arti e professioni
Un aspetto che gli imprenditori e gli esercenti un'arte e una professione dovranno considerare è quello della sostanziale "definizione" della loro posizione circa il reddito d'impresa e quello di lavoro autonomo.
Il redditometro individua il reddito complessivo presunto, per cui non potrà mai essere effettuata la rettifica per il tramite di un accertamento parziale (articolo 41-bis Dpr 600/1973), che consente liberamente di effettuare ulteriore rettifiche. Questo significa che, dopo avere effettuato l'accertamento da redditometro, l'Agenzia potrà fare nuovi accertamenti sulla posizione da imprenditore o di professionista solo per fatti assolutamente nuovi (tipo un "incrocio" presso un terzo), che non poteva conoscere al momento dell'accertamento da redditometro. Non potrà più fare, ad esempio, accertamenti da studi di settore, da indagini finanziarie (per l'attività d'impresa o professionale), mentre, ovviamente, potrà eseguire accertamenti Iva ed Irap.

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