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Questo articolo è stato pubblicato il 31 gennaio 2013 alle ore 12:19.

La compagnia aerea deve prestare assistenza ai passeggeri il cui volo è stato cancellato a causa di circostanze eccezionali, quali la chiusura dello spazio aereo a seguito dell'eruzione del vulcano Eyjafjallajökull. Lo precisa la Corte di giustizia Ue nella sentenza per la causa C-12/11
(Denise McDonagh / Ryanair Ltd).

Il diritto dell'Unione - spiega la Corte in un comunicato stampa - non prevede limitazioni temporali o pecuniarie a tale obbligo di prestare assistenza ai passeggeri (alloggio, pasti, bevande).

In caso di cancellazione del volo, il vettore aereo è tenuto – in base al diritto dell'Unione – a prestare assistenza e a pagare una compensazione pecuniaria ai passeggeri. L'obbligo di prestare assistenza, impone poi al vettore aereo di fornire gratuitamente, tenuto conto della durata dell'attesa, bevande, pasti e, se del caso, una sistemazione in albergo, il trasporto dall'aeroporto al luogo della sistemazione, nonché la possibilità di comunicare con terzi.

Il vettore è tenuto ad adempiere tale obbligo anche quando la cancellazione del volo è dovuta a circostanze eccezionali, vale a dire quelle che non si sarebbero potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso. Il vettore può invece sottrarsi all'obbligo di compensazione pecuniaria, se dimostra che la cancellazione del volo è dovuta a tali circostanze eccezionali.

Il caso del vulcano islandese
A seguito dell'eruzione del vulcano islandese Eyjafjallajökull, lo spazio aereo di diversi Stati membri – incluso lo spazio irlandese – è stato chiuso, tra il 15 e il 22 aprile 2010, a causa dei rischi corsi dagli aeromobili. La sig.ra McDonagh era tra i passeggeri del volo Faro-Dublino, previsto per il 17 aprile 2010, ma cancellato a seguito dell'eruzione. I voli tra l'Irlanda e l'Europa continentale sono ripresi solo il 22 aprile e la sig.ra McDonagh ha potuto fare ritorno in Irlanda solo il 24 aprile. Durante questo periodo, la Ryanair non le ha prestato alcuna assistenza. Pertanto, essa ritiene che la compagnia aerea sia tenuta a rimborsarle un importo di 1130 euro circa, somma pari alle spese da essa sostenute tra il 17 e il 24 aprile per pasti, bevande, sistemazione in albergo e trasporti.

La Dublin Metropolitan District Court (Irlanda), investita della controversia, chiede alla Corte di giustizia se la chiusura dello spazio aereo dovuta ad un'eruzione vulcanica rientri nella nozione di «circostanze eccezionali», che obbligano il vettore aereo a prestare assistenza ai passeggeri, oppure se sia da ricondurre a quelle circostanze che vanno al di là delle «circostanze eccezionali» e lo esimono dall'obbligo di prestare assistenza ai passeggeri. Inoltre, nell'ipotesi in cui la Corte riconosca che simili circostanze rientrano effettivamente nella nozione di «circostanze eccezionali», essa è invitata a anche a decidere se, in una situazione del genere, l'obbligo di prestare assistenza debba essere limitato sotto il profilo temporale e/o pecuniario.

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