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Questo articolo è stato pubblicato il 31 gennaio 2013 alle ore 12:19.

La posizione della Corte Ue
La Corte risponde, innanzitutto, che il diritto dell'Unione non riconosce, al di là delle «circostanze eccezionali», una categoria distinta di eventi «particolarmente eccezionali» che comporti l'esonero del vettore aereo da tutti i propri obblighi derivanti dal regolamento, compreso quello di prestare assistenza. Infatti, se circostanze come quelle del caso di specie non rientrassero, a causa della loro origine e della loro entità, nell'ambito della nozione di «circostanze eccezionali», da ciò deriverebbe che i vettori aerei sarebbero tenuti a prestare l'assistenza prevista dal regolamento soltanto ai passeggeri che si trovano, a causa della cancellazione del loro volo, in una situazione di disagio limitato. Di contro, i passeggeri che si trovino in una situazione di particolare bisogno in quanto costretti a rimanere per diversi giorni in un aeroporto, verrebbero privati di tale tutela. Di conseguenza, la Corte dichiara che circostanze come la chiusura di una parte dello spazio europeo a seguito di un'eruzione vulcanica come quella dell'Eyjafjallajökull costituiscono «circostanze eccezionali» che non esimono i vettori aerei dal loro obbligo di prestare assistenza.

Inoltre, precisa la Corte, il regolamento non prevede alcuna limitazione, né di natura temporale né di natura pecuniaria, all'obbligo di prestare assistenza ai passeggeri, vittime di una cancellazione del volo per circostanze eccezionali. Dunque, il complesso degli obblighi di assistenza ai passeggeri grava sul vettore aereo per tutto il periodo durante il quale i passeggeri in questione devono attendere di poter proseguire il viaggio. La Corte sottolinea che l'assistenza ai passeggeri risulta particolarmente importante quando si verificano «circostanze eccezionali» che perdurano nel tempo e che è proprio nel caso in cui l'attesa dovuta alla cancellazione di un volo è particolarmente lunga che risulta necessario assicurarsi che il passeggero abbia accesso ai prodotti e ai servizi di prima necessità, per tutta la durata dell'attesa.

La Corte rileva infine che, sebbene l'obbligo di prestare assistenza comporti per i vettori aerei conseguenze economiche, queste non possono essere considerate sproporzionate rispetto allo scopo di elevata tutela dei passeggeri. Infatti, l'importanza di tale scopo è tale da giustificare conseguenze economiche negative, anche considerevoli, per taluni operatori economici. Peraltro, i vettori aerei dovrebbero, in quanto operatori accorti, prevedere i costi legati all'adempimento del loro obbligo di prestare assistenza. Inoltre, essi sono liberi di scaricare i costi derivanti da tale obbligo sul prezzo dei biglietti aerei.

Peraltro, la Corte sottolinea che, quando il vettore aereo non ha adempiuto il suo obbligo di prestare assistenza ad un passeggero, quest'ultimo può ottenere, a titolo di compensazione pecuniaria, soltanto il rimborso delle somme che risultino necessarie, appropriate e ragionevoli al fine di ovviare all'omissione del vettore aereo, il che deve essere valutato dal giudice nazionale.

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