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Questo articolo è stato pubblicato il 28 maggio 2013 alle ore 19:12.

Per questi reati la Convenzione prevede l'obbligo delle Parti di adottare misure legislative o di altro tipo volte a garantire che le condotte tipiche delle varie fattispecie siano sottoposte a sanzioni penali o ad altre sanzioni legali. La Convenzione torna in più punti sull'inaccettabilità di motivazioni fondate sulla «cultura, gli usi e costumi, la religione, le tradizioni o il cosiddetto ‘onore'» a giustificazione delle violenze chiedendo tra l'altro alle Parti di introdurre le misure, legislative o di altro tipo, per garantire che nei procedimenti penali intentati per crimini rientranti nell'ambito della Convenzione, questi elementi non possano essere invocati come attenuante. Disciplinata la determinazione della giurisdizione competente a giudicare sui reati penali contemplati dalla Convenzione. In materia di sanzioni, la Convenzione chiede alle Parti di adottare misure per garantire che i reati in essa contemplati siano oggetto di punizioni efficaci, proporzionate e dissuasive, commisurate alla loro gravità. Previste le circostanze aggravanti.

Lotta contro la violenza (Capitolo IX). Istituito un Gruppo di esperti sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Grevio) costituito da esperti indipendenti, incaricati di monitorare l'attuazione della Convenzione da parte degli Stati aderenti. Il monitoraggio avverrà attraverso questionari, visite, inchieste e rapporti sullo stato di conformità degli ordinamenti interni agli standard convenzionali, raccomandazioni generali. I privilegi e le immunità dei membri del Grevio sono oggetto dell'Allegato alla Convenzione.Il Comitato delle Parti, composto dai rappresentanti delle Parti alla Convenzione, si riunisce per la prima volta entro un anno dall'entrata in vigore della Convenzione per eleggere i membri del Grevio. Importante l'esplicita menzione dei Parlamenti nazionali che ricevono i rapporti del Grevio e partecipano al controllo delle misure attuative, mentre un bilancio periodico dell'applicazione della Convenzione è affidato all'Assemblea parlamentare del Cde.

Obiettivi della Convenzione (Capitolo I della Convenzione). Gli obiettivi della Convenzione la prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e contro la violenza domestica. L'obiettivo è quello di creare un quadro globale e integrato che consenta la protezione delle donne, la cooperazione internazionale e il sostegno alle autorità e alle organizzazioni deputate a questo scopo. Applicabilità della Convenzione sia in tempo di pace sia nelle situazioni di conflitto armato (situazione nella quale le violenze sulle donne sono feroci). Sancito il principio secondo il quale ogni individuo ha il diritto di vivere libero dalla violenza nella sfera pubblica e in quella privata. Obbligo di tutelare questo diritto in particolare per le donne, principali vittime della violenza basata sul genere. Visto che la discriminazione di genere è facile terreno per la tolleranza della violenza contro le donne, la Convenzione chiede alle Parti l'adozione di tutte le norme per garantire la concreta applicazione del principio di parità tra i sessi corredate dall'applicazione di sanzioni. I primi a dover rispettare gli obblighi imposti dalla Convenzione sono gli Stati i cui rappresentanti dovranno garantire comportamenti privi di ogni violenza nei confronti delle donne. Previsto un risarcimento delle vittime di atti di violenza commessi da soggetti non statali, che può assumere forme diverse (riparazione del danno, indennizzo, riabilitazione). L'indennizzo da parte dello Stato è disciplinato dall'articolo 30, paragrafo 2, della Convenzione ed è accordato alle vittime se la riparazione non è garantita da altri.

Procedimenti penali e inchieste (Capitolo VI). Previsioni che riguardano le inchieste giudiziarie, i procedimenti penali e le procedure di legge, a rafforzamento delle disposizioni che delineano diritti e doveri nella Convenzione stessa.

Protezione della vittima (Capitolo IV). Punto fondamentale della Convenzione è la protezione delle vittime. Necessità di creare meccanismi di collaborazione per un'azione coordinata tra tutti gli organismi, statali e non, che rivestono un ruolo nella funzione di protezione e sostegno alle donne vittime di violenza, o alle vittime di violenza domestica. Per proteggere le vittime è necessario dare rilievo alle strutture di accoglimento, attraverso un'attività informativa adeguata che tenga conto del fatto che le vittime non sono spesso nelle condizioni psico-fisiche idonee ad assumere decisioni pienamente informate. I servizi di supporto possono essere generali (come i servizi sociali o sanitari offerti dalla pubblica amministrazione) oppure specializzati. Fra questi si prevede la creazione di case rifugio e di linee telefoniche di sostegno attive notte e giorno. Strutture ad hoc sono inoltre previste per l'accoglienza delle vittime di violenza sessuale.

Relazioni con altri strumenti internazionali (Capitolo X). La Convenzione non pregiudica gli obblighi derivanti dalle disposizioni di altri strumenti internazionali. Le Parti possono concludere acordi bilaterali o multilaterali relativi alle questioni disciplinate dalla Convenzione,

Violenza nei confronti delle migranti (Capitolo VII). Il Capitolo è dedicato alle donne migranti, incluse quelle senza documenti, e alle donne richiedenti asilo, due categorie particolarmente soggette a violenze di genere. La Convenzione mira a introdurre un'ottica di genere nei confronti della violenza di cui sono vittime le migranti, ad esempio accordando ad esse la possibilità di ottenere uno status di residente indipendente da quello del coniuge o del partner. Stabilito l'obbligo di riconoscere la violenza di genere come una forma di persecuzione, ai sensi della Convenzione del 1951 sullo status dei rifugiati. Ribadito l'obbligo di rispettare il diritto del non-respingimento per le vittime di violenza contro le donne.

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